F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TERME MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.5.1999 INFLITTA AL CALCIATORE BACCHINI DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna · Com. Uff. n. 8 del 24.9.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TERME MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.5.1999 INFLITTA AL CALCIATORE BACCHINI DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna · Com. Uff. n. 8 del 24.9.1998) L'A.S. Terme Monticelli di Monticelli Terme propone reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8 in data 24 settembre 1998, che parzialmente accoglieva il ricorso avanzato dalla società suddetta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, riducendo al 10 maggio 1999 la squalifica inflitta da quest'ultimo Giudice al calciatore Bacchini Davide, il quale aveva lanciato il pallone contro l'arbitro della gara Terme Monticelli/Traversetolo del 10.5.1998, colpendolo ad una spalla. L'attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Sco- lastica, è ammesso reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso le deci sioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i Dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Nel caso in esame al suddetto calciatore la squalifica è stata fissata in meno di un anno. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terme Monticelli di Monticelli Terme (Parma) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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