F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 10 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VIRTUS ROTEGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO/VIRTUS ROTEGLIA DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna – Com. Uff. n. 13 del 29.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 10 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. VIRTUS ROTEGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO/VIRTUS ROTEGLIA DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna - Com. Uff. n. 13 del 29.10.1998) All'esito della gara Castelnuovo/Virtus Roteglia, disputata il 4,10.1998 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia-Romagna e terminato col punteggio di 0 a 2, la società Castelnuovo FC. proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Del Vecchio Michele, da considerarsi in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 29 ottobre 1998, infliggeva all'U.S. Virtus Roteglia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Propone appello l'U.S. Virtus Roteglia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che Del Vecchio Michele è stato, quale "non professionista", oggetto di tre trasferimenti temporanei per altrettante stagioni sportive consecutive (l'ultimo in favore, appunto, della società reclamante) e ciò in violazione dell'art. 101 comma 1 N.O.I.F, che vieta tale successione di "passaggi". II calciatore prese quindi parte alla gara indicata senza averne titolo, per l'accertata irregolarità del suo tesseramento in favore dall'U.S. Virtus Roteglia. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Virtus Roteglia di Roteglia (Reggio Emilia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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