F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA CENTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PIRAZZI LUCA IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES CENTESE/FINALE EMILIA DEL 7.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 10.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA CENTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PIRAZZI LUCA IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES CENTESE/FINALE EMILIA DEL 7.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 19 del 10.12.1998) La Centese Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del 10 dicembre 1998, pubblicata sul Com. Uff. n. 19, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado del Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo, che aveva comminato la sanzione della squalifica fino al 7.11.2003 al calciatore Pirazzi Luca per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro della gara Centese/Finale Emilia del 7.11.1998. La ricorrente insiste soltanto per una riduzione della squalifica inflitta al Pirazzi rinunciando alla richiesta di ripetizione della gara chiesta in sede di giudizio di secondo grado. Ritiene la C.A.F. che i fatti debbano essere ritenuti provati sulla base del referto arbitrale e delle precisazioni fornite dallo stesso Direttore di gara dinanzi la Commissione Disciplinare. La tesi "riduttiva" sostenuta dalla Centese Calcio non appare fondata mancando qualsiasi elemento di prova. Resta pertanto da valutare se la sanzione irrogata al Pirazzi sia congrua o meno. Sotto tale profilo la sanzione appare eccessiva, in considerazione del fatto che la condotta del Pirazzi non ha raggiunto livelli tali da giustificare una squalifica per cinque anni. Congrua ne appare la riduzione della stessa a tre anni. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Centese Calcio di Cento (Ferrara), riduce al 7.11.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dal primo giudice al calciatore Pirazzi Luca e dispone la restituzione della relativa tassa.
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