F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SANVITESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SERVI/SANVITESE DEL 29.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 14.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SANVITESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SERVI/SANVITESE DEL 29.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 27 del 14.1.1999) L'arbitro dell'incontro fissato il 29.11.1998 tra l'A.S. Vis Servi e l'A.C. Sanvitese, vali do per il Campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Emilia-Romagna, riferiva nel rapporto che subito dopo aver fatto gli appelli delle due squadre la società A.C. Sanvitese aveva presentato riserva scritta avvertendo che i calciatori non sarebbero scesi in campo per la mancanza di acqua calda negli spogliatoi; l'arbitro aggiungeva di aver accertato, insieme ai dirigenti delle squadre, che per la mancanza di gas era impossibile l'erogazione di acqua calda e così testualmente concludeva: "Ho comunicato alla società ospitante la decisione di non giocare presa dalla società Sanvitese e ce ne siamo andati". L'A.C. Sanvitese facendo seguito alla riserva inoltrava reclamo al Giudice Sportivo e chiedeva "l'applicazione del regolamento" per l'accertata irregolarità delle attrezzature dell'impianto privo di acqua calda, indispensabile per la salute degli atleti considerando il periodo invernale e il freddo intenso. II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ravenna, ritenuto che l'arbitro, dopo avere constatato la mancata erogazione di acqua calda nei servizi, non aveva atteso il termine regolamentare per considerare rinunciataria la squadra dall'A.C. Sanvitese ordinava la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro. La decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 9 dicembre 1998 del Comitato Provinciale di Ravenna, veniva impugnata dal Presidente del Comitato Regionale, il quale con atto del 2.1.1999 dichiarava incongruo il provvedimento assunto e lo poneva nel nulla, trasmettendo gli atti alla Commissione Disciplinare per il seguito di competenza. L'organo adito nella riunione dell'11 gennaio considerava il comportamento assunto dell'A.C. Sanvitese quale esplicita rinuncia a disputare la partita e pertanto decideva di infliggere alla società la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di Lit. 200.000. Contro tale delibera l'A.C. Sanvitese ha proposto tempestivo appello a questa C.A.F.; dopo avere premesso che la partita, in forza della decisione del Giudice Sportivo, era stata disputata il 6 gennaio e si era conclusa con il punteggio di 5 - 3 a favore dell'A.S. Vis Servi, chiedeva la revoca delle sanzioni. L'appello merita accoglimento. A parte ogni considerazione sulla irritualità del procedimento seguito in primo grado (la Commissione Disciplinare, infatti, è stata investita ed ha proceduto senza l'osservanza delle norme di procedura previste, come esplicitamente dispone l'art. 35 n. 5 C.G.S.) la decisione assunta dal Giudice Sportivo ben si attaglia a quanto accaduto e va di conseguenza ripristinata. La riserva presentata all'arbitro dell'A.C. Sanvitese era testualmente così formulata: "Si segnala che in assenza di acqua calda negli spogliatoi, si ritiene, visto il clima e la temperatura, che non ci siano le condizioni sufficienti per disputare il suddetto incontro. Come si è già detto, l'arbitro, dopo aver accertato che mancava l'erogazione dell'acqua calda, decise di licenziare le squadre e se ne andò. Dall'accaduto non può inferirsi che l'A.C. Sanvitese abbia inteso rinunciare alla disputa della gara. A una conclusione del genere si sarebbe potuto pervenire solo se, chiamate le squadre sul terreno di giunco, l'A.C. Sanvitese si fosse rifiutata di scendere in campo; peraltro non risulta dagli atti che il Direttore di gara si sia comportato in tal modo, invitando le squadre a scendere in campo (non si dimentichi che egli aveva già proceduto alla identificazione dei calciatori), essendosi al contrario limitato a prendere atto della segnalazione avanzata dell'A.C. Sanvitese, a constatarne la veridicità e quindi ad andarsene. Tale comportamento legittima la decisione assunta dal Giudice Sportivo, la cui delibera va pertanto ripristinata, con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Sanvitese di San Vito di Romagna (Rimini), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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