F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA’ FLAMINIA CALCIO A S AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLAMINIA CALCIO A 5/CIRCOLO IL CAMPETTO DEL 23.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 31 dell’8.3.1999).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA' FLAMINIA CALCIO A S AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLAMINIA CALCIO A 5/CIRCOLO IL CAMPETTO DEL 23.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 dell’8.3.1999). L'arbitro della gara Flaminia Calcio a 5/Circolo II Campetto, in programma il 23.1.1999 nell'ambito del Campionato Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale Emilia-Romagna, riferiva nel proprio rapporto che la partita non aveva potuto aver luogo per l'indisponibilità della struttura destinata ad ospitarla. II competente Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.27 del 18 febbraio 1999, disponeva la ripetizione della gara. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Circolo II Campetto di Scandiano, e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna. nell'accoglierlo, infliggeva alla società Flaminia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n.31 del 18 marzo 1999). Appella la società Flaminia Calcio a 5, invocando il ripristino della delibera del Giudice Sportivo stante l'inammissibilità del reclamo 1.3.1999 del Circolo II Campetto dinanzi la Commissione Disciplinare. II gravame è fondato. Ed invero, nell'adire la Commissione Disciplinare, la società Circolo il Campetto di Scandiano ometteva l'invio contestuale della copia del reclamo alla controparte, che era così esclusa dal giudizio. A norma dall'art. 27 n.5 la C.A.F. avendo rilevato tale motivo di inammissibilità, ritiene di dovere annullare la decisione impugnata senza rinvio, così ripristinando la delibe- ra di prima istanza. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Flaminia Calcio a 5 di Rimini, annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per inammissibilità del reclamo 1.3.1999 del Circolo II Campetto dinanzi alla Commissione Disciplinare, ripristinando la delibera del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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