F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VILLANOVA PETRONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ZAZA SALVATORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 29.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VILLANOVA PETRONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ZAZA SALVATORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 29.4.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bologna, dall'esame del rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali, disputata il giorno 11.4.1999 tra le società A.S. Villanova e A.P. Molinella rilevava che il calciatore Zaza Salvotore tesserato con la società A.S. ViIlanova "espulso per reciproche scorrettezze nei confronti di un avversario reagiva afferrando il braccio dell'arbitro e dandogli una leggera spinta e profferendo frasi gravemente offensive e minacciose. Allontanato dai propri compagni continuava nelle offese e minacce. Nonostante l'intervento dell'assistente di parte della società Villanova, il Zaza Salvatore si divincolava, e mentre l'arbitro stava annotando sul taccuino la sua espulsione gli sferrava un calcio che non andava a segno per l'intervento di un proprio compagno di squadra che si frapponeva fra l'arbitro e il giocatore. A fine gara mentre l'arbitro si accingeva ad entrare nel proprio spogliatoio veniva raggiunto nuovamente dal Zaza che continuava ad offenderlo e minacciare. E' stato successivamente allontanato dai dirigenti della società Villanova". Pertanto con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del suddetto Comitato Provinciale n. 36 in data 15 aprile 1999 gli infliggeva il provvedimento disciplinare della squalifica fino al 30 aprile 2001. A seguito del reclamo proposto dall'A.S. ViIlanova il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna rilevato che le proteste di innocenza addotte dalla reclamante non trovavano riscontro nel rapporto di gara, riteneva tuttavia che dei due episodi di violenza uno era di modesta entità ed il secondo non era stato portato a termine e di conseguenza riduceva la squalifica al 31 agosto 2000. Avverso tale decisione l'A.S. Villanova ha inoltrato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale, con il quale ha riferito che lo Zaza era venuto a diverbio con un calciatore avversario, che aveva commesso un fallo in danno di un collega non in perfette condizioni fisiche, e l'arbitro lo aveva espulso; che egli aveva reagito in maniera inadeguata e sgarbata, e che aveva ecceduto nelle offese, ma non aveva affatto minacciato l'arbitro. Ha chiesto, pertanto, una ulteriore congrua riduzione della sanzione. Il ricorso va rigettato. In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione devono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da un'interessata ricostruzione della dinamica dell'episodio. Tale presunzione di attendibilità può essere superata solo nel caso in cui sia evidenziata un'illogicità insanabile o si rilevino contraddizioni. Gli atti acquisiti non presentano discordanze o affermazioni illogiche ed offrono invece la certezza dell'effettiva imputabilità allo Zaza di tutti gli episodi incriminati. Infine, va rilevato che il Giudice di 2° Grado ha valutato con equità il comportamen- to dello Zaza, riducendo la sanzione, nei giusti limiti. Si dispone l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Villanova Petroniano di Castenaso (Bologna) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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