F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TABIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDENTINA/TABIANO DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. TABIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDENTINA/TABIANO DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 37 del 22.4.1999) All'esito della gara Fidentina/Tabiano, disputata il 28.3.1999 nell'ambito del Campionato di 2' Categoria Girone B del Comitato Regionale Emilia-Romagna, terminata con il punteggio di 0 a 1, il competente Giudice Sportivo deliberava, tra I'altro, "di fissare il risultato di Fidentina/Tabiano 0-1 come conseguito al 47° del secondo tempo". II Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 35, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamava gli atti del procedimento ritenendo che il provvedimento adottato fosse incongruo e non rispettoso delle norme del regolamento di disciplina, lo dichiarava nullo ed investiva per un nuovo procedimento la competente Commissione Disciplinare (lettera del 14.4.1999). La competente Commissione Disciplinare adita ordinava la ripetizione della gara in parola con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 22 aprile 1999. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Tabiano. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data in cui ha ricevuto la richiesta copia degli atti ufficiali concernenti la decisione che si impugna. Nel caso in esame tali atti risultano pervenuti alla ricorrente in data 17.5.1999, mentre i motivi dell'appello non sono a tutt'oggi pervenuti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali l'appello come sopra proposto dell'U.S. Tabiano Calcio di Tabiano Terme (Parma) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it