F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ZAULE RABUIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZAULE RABUIESE/ISONZO DEL 21.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 23 del 28.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ZAULE RABUIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZAULE RABUIESE/ISONZO DEL 21.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 23 del 28.12.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 23 del 28 dicembre 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, in accoglimento del reclamo avanzato dell'U.S. Isonzo avverso quella del Giudice Sportivo, che aveva disposto la ripetizione della gara Zaule Rabuiese/Isonzo, disputata il 21.11.1998 per il Campionato Provinciale Juniores e sospesa al 25° del primo tempo per guasto dell'impianto di illuminazione (C.U. n. 12 del 25 novembre 1998), infliggeva all'A.S. Zaule Rabuiese la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dall'art. 7 C.G.S.; riteneva, infatti, fa Commissione Disciplinare che non vi erano stati eccezionali eventi atmosferici o climatici e che quindi il guasto era dovuto a carenze tecniche o gestionali, delle quali la società ospitante doveva ritenersi responsabile. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. l'A.S. Zaule Rabuiese, lamentandone anzitutto la genericità; infatti, la natura del guasto dell'impianto di illuminazione non era stata accertata, mentre era certo che, nella zona quel giorno soffiasse il vento di bora, al quale il fatto poteva ascriversi. Tale incerta situazione probatoria aveva impedito all'appellante di difendersi adeguatamente, potendo solo documentare di avere sempre provveduto ad una diligente manutenzione dell'impianto. Chiedeva, quindi, che fosse disposta la ripetizione della gara, come originariamente deciso dal Giudice Sportivo. L'appello è infondato. La Commissione Disciplinare ha correttamente argomentato circa la carenza di un collegamento tra il guasto dell'impianto di illuminazione ed eventi meteorologici in qualche misura eccezionali (che altrimenti nessun determinismo avrebbero potuto svolgere al riguardo) osservando che, fino a quel momento, la gara si era svolta regolarmente; ciò che non sarebbe stato possibile, in presenza di circostanze ambientali che, tanto forti da mettere fuori uso l'impianto, certamente avrebbero impedito un normale andamento del giunco. La società appellante si duole che le vere cause del guasto non siano state accertate; ma tale rimprovero si ritorce contro Ia medesima, che avrebbe dovuto darsi carico della relativa indagine, se non altro per poter concretizzare una linea difensiva che oggi si presenta del tutto carente di concretezza. Resta il fatto che, accettando di disputare la gara nel tardo pomeriggio novembrino, detta società si assumeva l'onere di garantirne lo svolgimento; ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, le conseguenze ricadono inevitabilmente su chi organizzava la gara. L'appello va dunque respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Zaule Rabuiese di Muggia (Trieste) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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