F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI SPORTING MILANO/SEGRATESE DELL’11.10.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 16 del 3.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI SPORTING MILANO/SEGRATESE DELL'11.10.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 3.12.1998) II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia, investito del reclamo proposto dalla società C.R. Sporting Milano per l'asserita posizione irregolare del calciatore Carella Daniele, tesserato della società F.C. Segratese, in relazione all'incontro disputato tra le due squadre I'11 ottobre 1998 nell'ambito del Campionato Allievi Provinciali, deliberava di infliggere alla predetta società F.C. Segratese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre l'ammenda di L. 25.000 e la squalifica per una giornata del calciatore Carella. Contro tali provvedimenti ha proposto appello la Società punita, ribadendo quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado, e cioè che il calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione nel corso del precedente incontro del 4 ottobre non si identificava nel Carella Daniele (n. 3 di maglia), trattandosi invece di Arresta Davide (n. 8 di maglia); di conseguenza, secondo l'appellante la partecipazione del Carella alla gara svoltasi I'11 ottobre doveva considerarsi legittima, sicché le punizioni inflitte andavano revocate. L'appello è infondato. Come è stato ben evidenziato nella delibera impugnala, l'arbitro dell'incontro ha descritto compiutamente nel referto le condotte ascritte tanto al Carella che all'Arresto. indicandone i rispettivi numeri di maglia, nonché i diversi provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti; sentito poi a chiarimenti dal Giudice Sportivo circa l'ipotesi di uno scambio di persona avanzata dal C.R. Sporting Milano, il Direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del rapporto, in particolare per quel che riguardava il provvedimento disciplinare (espulsione per somma di ammonizioni) assunto nei confronti del calciatore n. 3 Carella Daniele. Le risultanze degli atti ufficiali, assistiti da presunzione di verità, non possono essere contraddette dall'interessata versione di parte, di talché la decisione impugnata merita piena conferma. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Segratese di Segrate (Milano) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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