F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ISPRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISPRA CALCIO/CARDANO 91 DEL 28.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com, Uff. n. 22 del 11.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ISPRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISPRA CALCIO/CARDANO 91 DEL 28.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com, Uff. n. 22 del 11.12.1998) All'esito della gara Ispra Calcio/Cardano 91, disputata il 28.9.1998 nell'ambito del Campionato di Calcio a 5 provinciale del Comitato Regionale Lombardia, terminata col punteggio di 5 a 5, l'A.C. Cardano proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Tosca Francesco in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 dell'11 dicembre 1998, in accoglimento del reclamo, infliggeva all'A.S. Ispra Calcio la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0 a 2 e l'ammenda di L. 150.000; inibiva altresì a tutto il 24.1.1999 il Dirigente accompagnatore Bertoni Angelo. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale I'A.S. Ispra Calcio chiedendone il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che Tosca Francesco dal 10.9.1998 fa parte del Consiglio Direttivo dall'A.C. Castellettese. È noto che, ai sensi dall'art. 21 n. 4 N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati, quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore, di altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico; l'acclarata incompatibilità comporta l'irritualità del tesseramento del Tosca per I'A.S. Ispra Calcio, avvenuto il 28.9.1998, e l'irregolarità del suo impiego nella gara suindicata. AI rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Ispra Calcio di Ispra (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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