F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. ROGOREDO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE NASELLI STEFANO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. ROGOREDO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE NASELLI STEFANO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999) II Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado la S.S. Rogoredo 84, il Presidente Spinici Silvano ed il calciatore Naselli Stefano per violazione dall'art. 40 n. 4 N.O.I.F., per avere quest'ultimo partecipato a gare ufficiali della categoria Giovanissimi Sperimentali senza averne titolo poiché tesserato per altra società. La deferita opponeva che verso la metà di luglio 1998 un suo incaricato si era recato presso il Comitato Provinciale di Milano per richiedere notizie circa la posizione di quattro calciatori, tra i quali il Naselli Stefano, e che ai primi di settembre veniva verbalmente informata dall'incaricato presso detto Comitato che il calciatore Naselli era libero per cui procedeva al suo tesseramento. Eccepiva, pertanto, che nella vicenda non vi era responsabilità della Società né del suo Presidente e chiedeva il proscioglimento. II Giudice Sportivo, pur rilevando che l'addetto del Comitato Provinciale di Milano, in data 10.8.1998, sull'apposito modulo compilato dalla società, a margine della richiesta della posizione del Naselli annotava erroneamente "tesserato fino al 30.6.1998", osservava, peraltro, che la società con un minimo di diligenza ben avrebbe potuto rilevare l'illogicità di detta annotazione tenuto conto che alla data del 10.8.1998 il calciatore, se il vincolo annuale fosse scaduto al 30.6.1998. sarebbe dovuto risultare registrato come "Libero". II Giudice Sportivo ritenuto, perciò, che il comportamento della società era da considerarsi "negligente e quindi colpevole" deliberava di squalificare il calciatore a tutto il 28.2.1999; di comminare alla società la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione alla gara disputata l'8.11.1998 contro la società Euromanzoni, in quanto decorso il termine previsto per procedere al deferimento, nonché la perdita per 0-2 della gara disputata il 29.11.1998 contro la società Centro Schuster. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1999, ha proposto appello a questa Commissione Federale la S.S. Rogoredo 84, che ha ribadito gli stessi motivi addotti in primo grado invocando ancora la sua buona fede, in quanto indotta all'errore dall'incaricato del Comitato Provinciale di Milano che aveva fornito l'errata posizione del calciatore. Osserva il Collegio che le motivazioni del reclamo non hanno pregio. Esattamente, invero, il primo Giudice ha riconfermato il principio che la buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull'elemento documentale in una materia in cui assume valore inderogabile il principio della legalità, e tanto meno può essere invocato l'errore scusabile degli Organi federali per giustificare il proprio comportamento negligente. II calciatore doveva ben essere a conoscenza della sussistenza del proprio tesseramento biennale per il Rozzano Calcio e quindi sarebbe stato sufficiente, oltre che necessario, che l'attuale reclamante avesse interpellato in proposito il calciatore e avrebbe avuto così modo di rilevare l'incongruenza dell'annotazione e di richiedere quindi allo stesso Comitato Provinciale un ulteriore controllo dello status del calciatore stesso. Alla società è, quindi, ascrivibile una notevole negligenza ed è giustificato il sospetto che essa abbia voluto approfittare dell'errore commesso dall'addetto del Comitato Provinciale nell'annotare la scadenza del vincolo, per procedere senza indugi al tesseramento in proprio favore. II reclamo, pertanto, non merita accoglimento e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Rogoredo 1984 di Milano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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