F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. PRO GAGGIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/MAGENTA DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 dell’ 11.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 25 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. PRO GAGGIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/MAGENTA DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 dell' 11.2.1999) II G.S. Pro Gaggianese ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Com. Uff. n. 29 in data 11 febbraio 1999, con la quale è stato respinto il suo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 22 dell'1 d dicembre 1998. Con tale decisione questo ultimo Giudice ha inflitto al G.S. Pro Gaggianese la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di Promozione Pro Gaggianese/Magenta disputata il 6.12.1998, con il punteggio di 0-2, per non aver impiegato almeno un calciatore nato nell'anno 198o per tutta la durata della gara. La reclamante ha opposto che l'arbitro della gara era caduto in un errore di persona: essa Pro Gaggianese nel secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 11 Mangogna, nato nel 1980, con il calciatore n. 18 Banchini Marco nato anch'egli nel 1980; l'arbitro ha, invece, segnato nel suo rapporto che il cambio è avvenuto tra il n. 18 e il n. 16, Muratori Domenico. Ha chiesto perciò che venga eseguita una ulteriore indagine per il ristabilimento della verità ed il conseguente accoglimento del reclamo. L'appello va respinto. Ancora una volta è necessario confermare il principio "jus receptum" in base al quale i documenti ufficiali costituiscono fonte di fede assoluta e privilegiata, che possano essere oggetto di contestazione solo in caso di palese contraddittorietà ed incompletezza. Non è, pertanto, ammissibile alcuna prova contraria a quanto documentato all'arbitro in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento della gara, salvo che l'ordinamento sportivo conceda alla parte di offrire eccezionalmente una prova specifica. Nel caso in esame, l'arbitro ha confermato per ben due volte, mediante due supplementi, che le sostituzioni dei calciatori della società Pro Gaggianese sono avvenute nell'ordine da lui indicato nel rapporto. Ha anche precisato che a fine gara ha consegnato al dirigente del G.S. Pro Gaggianese copia del foglio con le annotazioni dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti ed egli, dopo averlo letto in sua presenza, lo ha confermato. Alla stregua delle suesposte considerazioni il reclamo va respinto e Ia tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Pro Gaggianese di Gaggiano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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