F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SERMIDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPENTESE/SERMIDE CALCIO DEL 10.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SERMIDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPENTESE/SERMIDE CALCIO DEL 10.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Mantova, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Villimpentese/Sermide Calcio disputatasi il 10.1.1999 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria, adottava i provvedimenti: della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ai sensi dell'art. 7 comma 1 C.G.S., alla Pol. Sermide Calcio, della squalifica per due giornate di gara dei calciator i Marchetti Massimiliano (Sermide) e De Boni Nicola (Villimpentese), espulsi; sella squalifica per due giornate di gara dei calciatori Furlani Giulio (Villimpentese) e Zamparoli Andrea (Sermide), non espulsi (Com. Uff. n. 23 del 20 gennaio 1999). Nel corso della gara, infatti (al 25' del secondo tempo) l'Arbitro espelleva i calciatori Marchetti Massimiliano (Sermide) e De Boni Nicola (Villimpentese), quindi verificava che i giocatori Merighi Mauro, Bonini Cristiano. Ogliani Fabrizio e Zamparoli Andrea (Sermide) rincorrevano con intenti minacciosi il giocatore Furlani Giulio (Villimpentese). II Direttor2 di g2ra, ritenendo che avrebbe dovuto sanzionare con l'espulsione i summenzionati giocatori e che di conseguenza, sarebbe venuto meno il numero minimo di giocatori della Pol. Sermide Calcio per proseguire la gara, decretava la fine anticipata della stessa. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol. Sermide Calcio chiedendo la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ritenendo ingiustificata, e comunque mai manifestata, l'espulsione dei propri giocatori. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999, dichiarava in2mmissibile il reclamo proposto perché sono escluse dalla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva valutazioni sui fatti che investono decisioni di n2tura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalit9 di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di gioco. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la Pol. Sermide Calcio chiedendo la revoca della decisione stessa e delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Mantova. II ricorso non può trovare accoglimento. La Regola 5 del Regolamento di gioco prevede, infatti, alla lettera d) che l'arbitro ha "il potere discrezionale di interrompere il giunco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario...". Come noto, il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e la Società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Sermide Calcio di Sermide (Mantova) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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