F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S, TERNATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/TERNATESE DE 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 dell’1.4.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S, TERNATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/TERNATESE DE 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell'1.4.1999)
II 21/2/1999 si disputava a Besnate l'incontro tra l'A.C. Besnatese e l'A.S. Ternatese Calcio, valido per il Campionato di 2 Categoria del Comitato Regionale Lombardia; la gara si concludeva con la vittoria per 2-0 della società ospitante.
L'arbitro segnalava nel rapporto che al 49° del secondo tempo (erano stati concessi sei minuti di recupero) aveva erroneamente espulso per doppia ammonizione il calciatore Ossola della Ternatese, mentre in realtà si trattava solo della prima ammonizione.
Sulla base di tale dichiarazione il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo avanzato dalla Ternatese, disponeva la ripetizione della gara.
Di diverso avviso andava la Commissione Disciplinare che, investita dell'opposizio- ne proposta dalla Besnatese deliberava di convalidare il risultato acquisito sul campo. L'A.S. Ternatese Calcio ha quindi proposto appello a questa Commissione chie
dendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo.
Rileva il Collegio che la fattispecie deve essere valutata secondo il disposto dell'art. 7 n. 4 C.G.S. essendo pacifica l'errata espulsione del calciatore della Ternatese, si tratta di stabilire se e in quale misura quel fatto abbia avuto decisiva influenza sulla regolarità di svolgimento della gara
La norma conferisce agli Organi della giustizia sportiva una opportuna discrezionalità a differenza di quanto si verifica in altre ipotesi (ad esempio, quelle di cui al successivo n. 5 dello stesso articolo, che prevedono in modo assoluto la punizione sportiva della perdita della gara). Nell'uso di questo potere si ritiene di poter condividere la motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, la quale ha tenuto conto dell'insegnamento espresso da quest'Organo in precedente caso: considerato il punteggio acquisito e l'ormai prossima chiusura dell'incontro non può ritenersi che dall'errata espulsione sia risultata compromessa la regolarità di svolgimento della gara.
L'appello va pertanto rigettato, con il conseguente incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ternatese Calcio di Ternate (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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