F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASATESE/LOMAGNA DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 dell’1.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASATESE/LOMAGNA DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell'1.4.1999) All'esito della gara Casatese/Lomagna. disputata il 27.9.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lombardia, l'A.C. Lomagna proponeva rituale reclamo adducendo che la partita era stata in realtà sospesa dall'arbitro a pochi minuti dalla fine per impraticabilità del campo di giuoco. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 7 ottobre 1998, respingeva il reclamo e, nel rilevare che al 25' del secondo tempo l'A.C. Lomagna aveva sostituito il calciatore Confalonieri Diego, nato nel 1980, con il calciatore Marengoni Domenico, nato nel 1965, proseguendo quindi la gara senza utilizzare calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980 infliggeva alla società Lomagna la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Tale decisione, a seguito di reclamo proposto dell'A.C. Lomagna, veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare, che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 1° aprile 1999, annullava la delibera di primo grado e disponeva il recupero dell'incontro. Propone appello l'A.S. Casalese invocando l'assegnazione dell'incontro con il punteggio di 0 a 2 o, in Subordine, il ripristino del risultato conseguito in campo dalle due squadre (3 a 1). L'appello non ha fondamento. Ed inverno, anche a seguito degli accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini, è stato acclarato che nella congiuntura il calciatore Confalonieri veniva sostituito dal calciatore Locatelli, nato nell'aprile 1980, e che, sì come sostenuto dell'A.C. Lomagna nel primo reclamo, la gara era stata sospesa al 36' del secondo tempo per impraticabilità del terreno di giuoco. II rigetto del gravame comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Casalese di Monticello (Como) e ordina l'incameramento della tassa versata.
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