F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. SERMIDE CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.A.F. IN ORDINE ALLA GARA VILLIMPENTESE/SERMIDE DEL 10.1.1999 [Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 251C – Riunione dell’8.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. SERMIDE CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.A.F. IN ORDINE ALLA GARA VILLIMPENTESE/SERMIDE DEL 10.1.1999 [Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 251C - Riunione dell'8.4.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Mantova, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Villimpentese/Sermide del 10.1.1999 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria, adottava il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della Polisportiva Sermide, oltre a sanzioni di squalifica per vari tesserati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, investita del reclamo avanzato dalla Società punita, lo dichiarava inammissibile e infine la C.A.F. respingeva l'appello della stessa Società. Tale decisione è stata impugnata per revocazione. La Polisportiva Sermide chiede il riesame del reclamo, con la convocazione del Presidente e del Direttore Sportivo e il loro confronto con l'arbitro dell'incontro; fonda tale richiesta sull'att. 28, lettere c), d), e) C.G.S., in quanto l'avviso di convocazione avanti questa C.A.F. era stato recapitato il giorno successivo a quello fissato per l'esame dell'appello. II ricorso è inammissibile non ravvisandosi la sussistenza di alcuna della previsioni di cui al sopra citato art. 28 C.G.S.: non quella della lettera e), che riguarda la mancata presentazione di documenti, né quella della lettera d) che fa riferimento a fatti decisivi non potuti conoscere ovvero fatti nuovi sopravvenuti, né infine quella della lettera e) che si concretizza nella falsa rappresentazione della realtà. In conclusione, il vizio lamentato dalla ricorrente non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'atto di impugnazione e comunque a nessuna di quelle tassativamente elencate nell'art. 28 C.G.S., atte ad instaurare il procedimento di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dalla Pol. Sermide Calcio di Sermide (Mantova) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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