F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIS DUE CASETTE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VIS DUE CASETTEILA BOTTE DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 33 del 12.11.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. VIS DUE CASETTE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VIS DUE CASETTEILA BOTTE DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 33 del 12.11.1998)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione agli episodi verificatisi in occasione delta gara Vis Due Casette/La Botte disputatasi il 4.10.1998 nell'ambito del Campionato di 2' Categoria. Girone B, adottava i seguenti provvedimenti: ammenda di L. 500.000 a carico dell'A.S. Vis Due Casette "perché, nel corso di episodi verificatisi durante ed al termine della gara, l'arbitro, rientrato nello spogliatoio, constatava che la propria borsa era stata aperta, il contenuto gettato a terra ed il giaccone strappato ad una manica, era stato reso inutilizzabile. Perché, mentre l'arbitro stesso lasciava l'impianto sportivo, scortato dalla Forza Pubblica, propri sostenitori gli rivolgevano gravi offese estese anche agli Organi Federali. Si fa obbligo alla Società di risarcire l'arbitro per i danni subiti, ove richiesti e documentati. L'arbitro, infine, era costretto, a seguito degli episodi di violenza a ricorrere a cure sanitarie"; inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'ari. 9/e C.G.S. fino al 30.9.2003 del Sig. Rinaldi Maurizio, dirigente, "per aver colpito l'arbitro con un violento calcio all'inguine"; squalifica fino al 30.9.2001 del massaggiatore De Angelis Amedeo "per aver colpito l'arbitro con un calcio alle gambe"; squalifica fino al 30.9.2003 del calciatore Pavone Cristiano perché "espulso per aver colpito violentemente un avversario", all'atto della notifica del provvedimento colpiva l'arbitro con un violento schiaffo, facendogli perdere l'equilibrio e rivolgendogli frase offensiva"; squalifica fino al 30.9.1999 del calciatore Donnini Ugo perché "espulso per aver colpito un avversario, rientrava in campo nel corso degli incidenti avvenuti nel prosieguo dell'incontro e colpiva l'arbitro leggermente con un calcio"; squalifica fino al 30.9.2003 del calciatore Cecaloni Antonio "per aver aggredito l'arbitro stringendolo con forza al collo e colpendolo con due pugni al petto"; squalifica fino al 30.9.2001 del calciatore Rinaldi Luca perché "in occasione dell'espulsione di un proprio compagno colpiva l'arbitro con un violento pugno ad un fianco e gli rivolgeva frase ingiuriosa"; squalifica fino al 31.1.1999 del calciatore Rinaldi Fabio "per aver spintonato violentemente l'arbitro ed avergli rivolto ingiurie": squalifica fino al 31.12.1998 del calciatore Cappelli Luigi "per aver spintonato l'arbitro ed avergli rivolto frase offensiva" (Com. Uff. n. 21 dell'8 ottobre 1998).
Avverso tale decisione proponeva reclamo l'A.S. Vis Due Casette, chiedendo la revoca delle squalifiche o, in subordine, la riduzione delle stesse.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 12 novembre 1998, accoglieva parzialmente il reclamo, confermando la squalifica nei confronti dei calciatori Donnini Ugo, Rinaldi Luca, Rinaldi Fabio, Cappelli Luigi e del massaggiatore De Angelis Amedeo e riducendo la squalifica del calciatore Pavoni Cristiano dal 30.9.2003 al 30.9.2001; del calciatore Cecaloni Antonio dal 30.9.2003 al 30.9.2002 e l'inibizione del dirigente Rinaldi Maurizio dal 30.9.2003 al 30.9.2001.
Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. L'A.S. Vis Due Casette chiedendo la revoca delle squalifiche dei calciatori e del massaggiatore per errore di persona nonché la riduzione della inibizione del dirigente Rinaldi Maurizio..
II ricorso non può trovare accoglimento.
II Collegio rileva che, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., nell'ambito della disciplina sportiva regionale della L.N.D., è prevista la possibilit8 di appello alla C.A.F. solo per le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati che vadano oltre i dodici mesi, mentre le sanzioni previste per i calciatori Donnini Ugo, Rinaldi Fabio e Cappelli Luigi hanno una durata inferiore e, pertanto l'appello si appalesa inammissibile per la parte relativa ad esse.
Quanto ai restanti motivi di reclamo, si rileva che il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e la società; d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine all'appello come sopra proposto dall'A.S. Vis Due Casette di Cerveteri (Roma), così provvede:
- lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte afferente le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori Cappelli Luigi fino al 31.12.1998, Donnini Ugo fino al 30.9.1999 e Rinaldi Fabio fino al 31.1.1999;
- lo respinge per la parte afferente le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori Cecaloni Antonio fino al 30.9.2002, Pavone Cristiano e Rinaldi Luca fino al 30.9.2001, nonché dell'inibizione fino al 30.9.2001 inflitte ai dirigenti De Angelis Amedeo e Rinaldi Maurizio;
- ordina l'incameramento della tassa versata.
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