F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. ORIOLO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ORIOLO/LA BOTTE DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 49 del 21.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 18 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. ORIOLO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ORIOLO/LA BOTTE DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 49 del 21.1.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito dell'esame del rapporto arbitrale relativo alla gara Oriolo/La Botte, disputata per il Campionato di 1' Categoria il 15.11.1998, irrogava all'allenatore del FC. Oriolo, Sig. Leonardi Roberto, la squalifica fino al 15.11.2003, con la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva perché, a fine gara "colpiva il direttore di gara con un pugno al viso procurandogli leggero dolore e gli rivolgeva insulti e minacce. Inoltre afferrato l'arbitro per il giubbino della divisa lo immobilizzava consentendo ai propri giocatori di colpirlo con pugni, calci e schiaffi", Tra gli altri calciatori che avevano assalito il Direttore di gara, tutti puniti, veniva sanzionato fino al 15,11.2003 anche il calciatore Torzi Francesco. Questi, nelle stesse circostanze di tempo, aveva colpito l'arbitro, immobilizzato dal Leonardi, "con schiaffi alla testa, procurandogli lieve dolore" (Com. Uff. n. 34 del 19 novembre 1998). Avverso tale decisione il FC. Oriolo proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, inviando successivamente in data 12.12.1998 una nota del Maresciallo Capo della Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano descrittiva dell'accaduto. La Commissione Disciplinare, sentito il presidente della società reclamante e acquisito un supplemento di referto dell'arbitro, confermativo del precedente rapporto di gara, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la squalifica al calciatore Torzi dal 15.11.2003 al 15.11.2000 e confermando la decisione del primo giudice per il resto (Com. Uff. n. 49 del 21 gennaio 1999) Propone appello in questa sede il FC. Oriolo chiedendo l'annullamento integrale delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. L'appellante ritiene ancora eccessiva la sanzione inflitta al calciatore anche nella misura ridotta stabilita dalla Commissione Disciplinare. Per quanto riguarda l'allenatore, l'appellante sostiene che il Direttore di gara ha equivocato sul comportamento di questi, intervenuto solo ad impedire l'intervento di altri calciatori. L'appello va respinto. Non può darsi credito invero alla diversa prospettazione dei fatti formulata dal FC. Oriolo, stante la fede privilegiata da riconoscersi agli atti ufficiali per espressa disposizione regolamentare (art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva). Deve rilevarsi, anzi, che la decisione della Commissione Disciplinare che ha ridotto la sanzione inflitta al calciatore Torzi, reo di un fatto gravissimo, in quanto ha colpito il Direttore di gara, mentre questi era nell'impossibilità di parare il colpo, in quanto immobilizzato dal Leonardi, non è condivisibile e che solo il divieto di "reformatio in peius" gravante sulle decisioni di questa C.A.F. impedisce di riportare alla giusta squalifica disposta dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Oriolo di Oriolo Romano (Viterbo) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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