F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. TANAS PRIMAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TANAS PRIMAVALLE/PESCATORI OSTIA DEL 24.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. TANAS PRIMAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TANAS PRIMAVALLE/PESCATORI OSTIA DEL 24.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 18.3.1999) L'arbitro designato per dirigere la gara Tanas Primavalle/Pescatori Ostia, da disputarsi il 24.1.1999 per il Campionato di Promozione, Girone "A", organizzato dal Comitato Regionale Lazio, riferiva nel suo rapporto: - "che, mentre era intento alla verifica dei documenti presentati dalle due società avvertiva urla ed espressioni ingiuriose provenienti dallo spazio antistante gli spogliatoi e che, affacciatosi alla porta, rilevava che una quindicina di calciatori, appartenenti ad entrambe le società, non individuabili per il numero di maglia perché indossavano ancora la tuta sociale, si picchiavano con calci e pugni di rara violenza; - che un calciatore della Soc. Pescatori Ostia, Moccia Alessandro, individuato dal numero di maglia perché già in tenuta da gioco, sebbene sanguinante, colpiva violentemente un avversario; - che la rissa, sedata per l'intervento fattivo dei dirigenti delle due società, riprendeva a più riprese continuando per circa quindici minuti; - che uno spettatore, introdottosi nel recinto antistante gli spogliatoi impugnando una pianta posta in un vaso, scagliava la pianta sul gruppo dei calciatori in lite; - che, ristabilitasi la calma, anche per l'intervento della Forza pubblica, i dirigenti accompagnatori delle due squadre, con i capitani, esaminavano la possibilità di disputare l'incontro e mentre il capitano della società ospitante si dichiarava pronto ad effettuare la gara, il capitano della squadra ospite faceva rilevare che molti dei suoi compagni, intimoriti, si erano già allontanati dall'impianto sportivo; - che, stante la situazione, rilevata la necessità di salvaguardare, oltre alla propria incolumità, quella degli assistenti di gara e dei calciatori, rilevava che erano venute a mancare le condizioni per la disputa della gara e quindi decideva che la stessa non avesse luogo". Anche i referti degli assistenti arbitrali e quello del Commissario di campo descrivevano in termini del tutto identici gli stessi episodi. Entrambe le società, previa riserva scritta, chiedevano al Giudice Sportivo che venisse loro assegnata la vittoria a tavolino. L'A.S. Pescatori Ostia deduceva che la mancata effettuazione dell'incontro doveva essere addebitata al G.S. Tanas Primavalle, affermando che gli episodi violenti erano dovuti alle aggressioni subite, nella fase di riscaldamento, dai propri calciatori; il G.S. Tanas Primavalle, per contro, rilevava che, una volta ristabilitasi la calma, la partita avrebbe potuto essere giocata, come da essa proposto, ottenendo anche il consenso del Direttore di gara, ma che il capitano della squadra avversaria si era rifiutato di effettuarla, di tal che la mancata disputa dell'incontro doveva essere ascritta unicamente alla società avversaria. II Giudice Sportivo, riuniti i due reclami, li respingeva e, sulla scorta degli atti ufficiali, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di L. 1.500.000 e la diffida dal campo di giuoco (Com. Uff. n. 52 del 4 febbraio 1999). Avverso predetta decisione proponevano reclamo alla competente Commissione Disciplinare sia l'A.S. Pescatori Ostia che il G.S. Tanas Primavalle. II reclamo dell'A.S. Pescatori Ostia era dichiarato inammissibile sul rilievo che era stato sottoscritto dall'Avv. Antonio Delianni, su mandato conferito dal vice-presidente, Sig. Roberto Bauzullo, con autenticazione della firma da parte dello stesso Avv. Delianni nella forma richiesta per il rilascio della procura a margine degli atti introduttivi del contenzioso in materia civile. La Commissione Disciplinare ha osservato che, per I'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, i reclami devono essere proposti direttamente dalle parti interessate e che, pertanto, se reclamante è una società, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente o da un rappresentante delegato alla firma con delega risultante dal foglio di censimento della società o da successivo atto. Nella specie, il reclamo non risultando firmato dal presidente della società, né da un rappresentante permanente di questa, ma da un Avvocato e non potendo la delega conferita dal vice-presidente a quest'ultimo valere come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del reclamo, ma esclusivamente come conferimento della sola procura, il reclamo non era ammissibile, in quanto irrituale ai sensi della soprarichiamata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 63 del 18 marzo 1999). II reclamo del G.S. Tanas Primavalle veniva invece parzialmente accolto. La Commissione Disciplinare ha condiviso, come giusta, la decisione del Direttore di gara di non dar luogo all'incontro. La mancata disputa della gara era stata determinata dall'assenza, nella specie, delle necessarie condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti (atteso anche che alcuni calciatori presentavano visibili ferite e considerato che alla rissa aveva partecipato anche uno spettatore entrato nello spazio antistante gli spogliatoi). Rispetto a tale decisione era stata del tutto ininfluente la dichiarazione del capitano della squadra avversaria di non poter disputare la gara perché molti calciatori di questa si erano allontanati. La Commissione Disciplinare ha confermato, quindi, la sanzione della punizione sportiva della perdita di questa con il punteggio di 0 -2 inflitta dal Giudice Sportivo. Tuttavia, in considerazione del comportamento fattivo tenuto dai dirigenti di detta società, che si erano adoperati per far cessare la rissa, e non ricorrendo nella specie né l'ipotesi di rinuncia, né la recidiva, annullava la sanzione relativa al punto di penalizzazione in classifica e riduceva l'ammenda a L. 1.000.000 (Com. Uff. n. 63 del 18 marzo 1999). Entrambe le società hanno proposto appello. I due appelli, che possono essere riuniti anche in questa sede, in quanto relativi ad un'unica fattispecie, devono essere rigettati. Per quanto concerne l'appello dell'A.S. Pescatori Ostia, non possono che confermarsi le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare. Legittimato a presentare un reclamo per conto di una società, ai sensi dall'art. 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, è solo il suo presidente ovvero chi sia munito di rappresentanza legale secondo il foglio di censimento. Nella specie, il reclamo di primo grado non risulta sottoscritto da soggetto legittimato. Ciò è sufficiente a rendere il reclamo stesso inammissibile. L'appello del G.S. Tanas Primavalle va respinto, in quanto non è per nulla censurabile la decisione dell'arbitro di non fare disputare la gara e tanto meno sono censurabili le decisioni dei primi giudici di addossare la responsabilità della mancata disputa della gara ad entrambe le società. La rissa, con calci e pugni, che ha coinvolto a più riprese i calciatori delle due squadre per più di quindici minuti, il ferimento di un calciatore, l'animosità manifestata, anche a rissa sedata, dai calciatori delle due compagini, che lasciava presagire altri possibili episodi di violenza, appena se ne fosse presentata la minima occasione, comportavano di necessità che la gara non dovesse essere disputata, al fine di salvaguardare l'incolumità non solo degli Ufficiali di gara, ma degli stessi calciatori. Ciò senza dire che l'aggressività dimostrata dai calciatori, se trasportata sul terreno di gioco, avrebbe potuto verosimilmente innescare altri episodi di violenza anche tra i sostenitori delle due squadre. La decisione di non dare luogo all'incontro in tale situazione si rivela, pertanto, ad avviso di questa C.A.F., la più appropriata. Che poi la responsabilità debba essere ascritta ad entrambe le società è evidente dalla sola descrizione degli episodi verificatisi. Le tasse di reclamo versate dalle società appellanti, stante la reiezione degli appelli, devono essere incamerate. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'A.S. Pescatori Ostia di Roma e dal G.S. Tanas Primavalle di Roma, li respinge ed ordina l'incameramento delle relative tasse.
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