F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TORRIMPIETRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMAS ROMA/TORRIMPIETRA DEL 14.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 39 del 20.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TORRIMPIETRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMAS ROMA/TORRIMPIETRA DEL 14.4.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 20.4.1999) All'esito della gara Almas Roma/Torrimpietra, disputata il 14.4.1999 nell'ambito del Campionato Allievi del Comitato Regionale Lazio e terminata col punteggio di 2 a 0, l'Associazione Sportiva Torrimpietra proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria. era stato schierato il calciatore Bellini Pierluca, squalificato. II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 20 aprile 1999, respingeva il reclamo, considerando che il provvedimento di squalifica di Bellini Pierluca, pur comparso sul Com. Uff. n. 37 del 13.4.1999, indicava il calciatore come appartenente alla società Real Tuscolano e poteva aver tratto in errore i responsabili della società Almas Roma. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Torrimpietra, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che il calciatore Bellini Pierluca veniva squalificato per una gara dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio per avere indirizzato durante lo svolgimento della gara Real Tuscolano/Almas Roma, disputata il giorno 11.4.1999 - un gesto scorretto all'indirizzo del pubblico, ma che sul Com. Uff. n. 37 contenente tale decisione, pubblicato in data 13.4.1999, il provvedimento figurava erroneamente a carico del calciatore Pierluca Bellini quale tesserato per Ia società Real Tuscolano anziché per la società Almas Roma, l'errore veniva poi rettificato con il successivo Com. Uff. n. 38 del 15.4.1999. L'assunto della società Almas Roma - di aver ritenuto che il provvedimento di squalifica non riguardasse il loro calciatore - è poco credibile. Ed infatti l'addebito contestato risultava commesso in occasione della gara Real Tuscolano/Almas Roma dell'11.4.1999, durante la quale ebbe a fornire la sua prestazione sportiva un solo Bellini Pierluca, quello tesserato appunto per l'Almas Roma. La C.A.F. ritiene pertanto di dovere accogliere l'appello annullando l'impugnata delibera e infliggendo alla società Almas Roma l'invocata punizione sportiva. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Torrimpietra di Roma, annullando l'impugnata delibera ed infliggendo all'Almas Roma la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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