F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CALCIO PADOVA/VARESE DEL 3.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CALCIO PADOVA/VARESE DEL 3.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999) II F.C. Varese. con reclamo in data 7.4.1999, preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro. chiedeva la non omologazione della gara Padova/Varese del 3.4.1999, per inosservanza da parte del Padova dell'obbligo di utilizzo di calciatori nati dal 1° gennaio 1978 in poi. II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, rilevato che al 30° e al 40° minuto del secondo tempo della gara erano stati sostituiti i calciatori del Padova De Zerbi e Barone, nati rispettivamente il 6.6.1979 e il 30.4.1978, con due calciatori nati entrambi nel 1966, in violazione di quanto prescritto dal Com. Uff. n. 1 dell'1.7.1998, infliggeva alla società Calcio Padova la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 a favore del Varese. applicando la sanzione prevista dell'art. 7, comma 5, C.G.S. (Com. Uff. n. 181/C dell' 14 aprile 1999). Avverso Ia decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la società Calcio Padova,deducendo: - la non punibilità per il principio della retroattività della norma più favorevole, in quanto il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C avrebbe abolito l'obbligo, per le squadre di Serie C., di utilizzare per le partite di campionato almeno un giocatore al di sotto dei venti anni; - che il Comunicato n. 1 dell'1.7.1998 del Consiglio Direttivo della Lega non aveva efficacia in quanto, essendo una nuova norma sull'ordinamento interno delle Leghe, non era stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C., secondo il combinato disposto dell'art. 34 N.O.I.F. e dell'art. 21 dello Statuto Federale; - che la partecipazione di un giocatore ultraventenne per soli tre minuti (più recupero) non potrebbe assumere il carattere della "rilevanza e decisività" che sarebbe richiesto per l'applicazione dall'art. 7 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 197/C del 5 maggio 1999, disattendeva tutti i motivi del gravame proposto dal Calcio Padova e confermava la decisione del Giudice Sportivo. Contro questa decisione proponeva appello la società Calcio Padova, riproponendo gli stessi motivi del gravame presentato alla Commissione Disciplinare, chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conferma del risultato acquisito sul campo. II F.C. Varese presentava le sue controdeduzioni eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso presentato dal Calcio Padova, in quanto la decisione della Commissione Disciplinare era stata pubblicata sul Com. Uff. n. 194/C del 29.4.t999 e il reclamo era stato inviato soltanto il 7.5.1999, oltre i termini perentori di cui al comma 12 dell'art. 23 C.G.S. e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello. Preliminarmente osserva la Commissione che il gravame è stato ritualmente proposto nei termini previsti dall'art. 23 comma 72 C.G.S. La decisione impugnata è stata infatti pubblicata nel Com. Uff. n. 197/C del 5 maggio 1999 e il reclamo è stato proposto il 7 dello stesso mese. E' indubbio che il termine per la proposizione dell'appello decorre da tale data e non da quella di pubblicazione (29.4.1999) del Com. Uff. n. 794/C, che riportava soltanto il dispositivo della decisione della Commissione Disciplinare, emessa nello stesso giorno, e non la motivazione pubblicata nel comunicato successivo. Nel merito l'appello è infondato. Quanto al primo motivo di gravame, si rileva che. allo stato, non risulta pubblicata su alcun comunicato ufficiale della Lega Professionisti Serie C la presunta delibera del Consiglio Direttivo che eliminerebbe l'obbligo per le squadre di Serie C di utilizzare per le gare di campionato almeno un calciatore al i di sotto d0i venti anni di età. La decisione del Consiglio Direttivo della Lega, di cui riferisce soltanto un Comunicato ANSA del 16.4.1999, dovrebbe comunque decorrere dalla prossima stagione sportiva 1999/2000. Nella attuale stagione sportiva la disposizione in vigore resta quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1998, che prevede l'obbligo per le squadre di schierare nelle gare ufficiali almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1979. Nel caso di specie non può pertanto trovare applicazione il principio del "favor rei", con riferimento ad una disposizione più favorevole non ancora in vigore e comunque priva di efficacia prima della prossima stagione sportiva. Come esattamente ha rilevato la Commissione Disciplinare. in ogni caso, l'applicabilità della disciplina posteriore più favorevole deve essere esclusa, in difetto di una norma Specifica, trattandosi di illecito non penale. In proposito va ribadito il principio, ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza, dell'assoluta autonomia dell'Ordinamento sportivo rispetto a quello statale e la conseguente inapplicabilità di principi di altre procedure, corree quella penale, che perseguono finalità differenti. In merito al second0 motivo di gravame. osserva la Commissione che, in linea di fatto, non trovano riscontro le affermazione della Società ricorrente circa la mancata ratifica. da parte del Consiglio Federale, della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C. pubblicata sul Com. Uff. n. 1 dell'7.7.1998. La delibera, infatti, risulta trasmessa alla Segreteria della F.I.G.C., con nota in data 20.6.1998: la Segreteria Federale, in riscontro della nota predetta, in data 30.6.1998, ha comunicato che "il deliberato del Consiglio Direttivo di codesta Lega, peraltro, ha ottenuto il benestare del Consiglio Federale nella riunione del 30 giugno 1998". La avvenuta approvazione - rectius ratifica - trova riscontro al punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 116/A, laddove, tra le decisioni assunte dal Consiglio Federale nella seduta del 30.6.1998. si cita espressamente: "approvazione modifiche regolamentari". Sono questi atti ufficiali, provenienti da Organi della Federazione, che per la loro natura sono assistiti da presunzione di verità, che costituiscono la base per le decisioni degli Organi di giustizia sportiva. Ritiene, comunque, la C.A.F. che la disposizione in esame, che obbliga le Società affiliate alla Lega Professionisti Serie C di schierare nelle gare ufficiali almeno un calciatore sotto i venti anni, non introduce né modifica alcuna norma del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. Si tratta, invero, di una delibera di carattere esecutivo per lo svolgimento del campionato, come ha correttamente ritenuto la Commissione di secondo grado, che, come tale, rientra nelle competenze della Lega e non necessita dì approvazione da parte del Consiglio Federale, bensì di pubblicazione a mezzo comunicato ufficiale. Tale deliberato del Consiglio Direttivo della Lega rientra infatti nella previsione dell'art. 26 n. 3 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C che affida alla Lega stessa la facoltà di stabilire, autonomamente. "le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei Campionati, non previste dal presente regolamento o non stabilite dalle norme della F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale". Una norma analoga, con riferimento specifico alle limitazioni di impiego dei calciatori si rinviene nell'att. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che demanda unicamente al Consiglio Direttivo la facoltà di rivedere annualmente specifici obblighi delle società affiliate nell'impiego dei calciatori nelle gare ufficiali. Si tratta, pertanto, di una norma. quella dall'art. 26 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. che si armonizza completamente nel sistema e che lascia agli Organi direttivi delle singole Leghe la facoltà di stabilire le modalità esecutive per lo svolgimento dei campionati, ricomprendendo in queste anche le limitazioni di impiego dei calciatori che, tenuto conto delle peculiari esigenze e finalità di ciascuna Lega, non possono essere definite in modo uniforme dalle norme federali. Del pari infondato è l'ultimo motivo di gravame, relativo alla pretesa ininfluenza sul risultato della gara della prestazione del calciatore Landonio, impiegato soltanto negli ultimi tre minuti (più recupero) della gara in sostituzione del calciatore al di sotto dei venti anni. La valutazione dell'incidenza del calciatore sul risultato della gara, come esattamente rilevato nella decisione impugnata, non può trovare ingresso nel giudizio, trattandosi nel caso di specie di violazione di carattere formale che non consente apprezzamenti sull'entità della trasgressione e che comporta "de iure" la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la previsione dall'art. 7, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Calcio Padova di Padova e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it