F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE MALTIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO D’ASCOLI/MALTIGNANESE DEL 26.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 24.6.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE MALTIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO D'ASCOLI/MALTIGNANESE DEL 26.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 24.6.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 45 del 21.5.1998. il Giudice Sportivo presso il. Comitato Regionale Marche, provvedendo in merito agli incedenti accaduti durante la gara Porto d'Ascoli/Maltignanese, disputata il 26.4.1998 per il Campionato di 1Categoria, e sul reclamo interposto dalla Associazione Maltignanese, tra l'altro assegnava gara persa a quest'ultima, ai sensi dell'art.7 C.G.S., a seguito della sospensione disposta dall'arbitro, che era stato colpito con un violento, pugno, riportando forte dolore, nonché reiteratamente offeso e minacciato; squalificava il calciatore Maloni Maurizio fino al 31.12.1999, che aveva violentemente spintonato il Direttore di gara; squalificava il calciatore Nepi Ivan fino al 31.12.2002, per aver colpito (come sopra descritto) l'arbitro. Su impugnazione della Associazione Maltignanese, la Commissione Disciplinare presso detto Comitato - con decisione pubblicata nel C.U. n. 50 del 24 giugno 1998 - riduceva la squalifica inflitta al Maloni al 30.6.1999 e quella inflitta al Nepi al 30.6.2000, confermando nel resto la decisione gravata.
L'Associazione Maltignanese ricorre ora a questa C.A.F., sostenendo che non ricorrevano i motivi per la sospensione della gara, in quanto l'arbitro era stato si accerchiato
e ingiuriato; ma non volontariamente colpito; chiedeva quindi l'annullamento della delibera impugnata e la ripetizione della gara .
L' appello è infondato.
Vanamente l'Associazione Maltignanese tenta di edulcorare i fatti avvenuti nel corso dell' incontro in questione, l'arbitro, invero ha puntualmente confermato la volontarietà e Ia violenza del pugno ricevuto ad opera del calciatore Nepi. AI riguardo, deve ritenersi da un lato pienamente Iegittima la sua decisione di sospendere l'incontro, dal momento che un atto di fisica e rilevante aggressione pone il Direttore di gara nelle con dizioni, sia fisiche che psichiche, dì non essere pro m grado di protrarne svolgimento e dall'altro lato, adeguatamente sanzionata la condotta violenta del Nepi, il quale non appare meritevole di ulteriori mitigazioni. Ciò vale anche per il Maloni, nei cui confronti non vengono svolte considerazioni idonee ad inficiare gli atti ufficiali a carico.
L'appello va pertanto rigettato"con incameramento della relativa lassa.
Per questi motivi la C.A.F. - respinge l'appello come innanzi proposto dall'Associazione Maltignanese di Maltignano (Ascdli Piceno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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