F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL P.G. VALLENTIA JUNIOR AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE DEI SIGG.RI FUSARI ROMANO E CATALINI ALESSANDRO RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2001 ED AL 31.12.1999, NONCHE’ DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 DELL’ALLENATORE CARBONARI ANELIO, LORO INFLITTE IN RELAZIONE AL TORNEO PROVINCIALE CATEGORIA PULCINI ANDREA CIRIACI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore dell’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 1 del 9.7.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL P.G. VALLENTIA JUNIOR AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE DEI SIGG.RI FUSARI ROMANO E CATALINI ALESSANDRO RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2001 ED AL 31.12.1999, NONCHE' DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 DELL'ALLENATORE CARBONARI ANELIO, LORO INFLITTE IN RELAZIONE AL TORNEO PROVINCIALE CATEGORIA PULCINI ANDREA CIRIACI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore dell'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 1 del 9.7.1998) II P.G. Vallentia Junior di Morrovalle ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 1 del 9 luglio 1998, con la quale veniva dichiarato "non accoglibile" il reclamo della stessa società presentato contro i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di 7° Grado presso il Comitato Provinciale di Macerata, di cui al C.U. n. 45 del 24 giugno 1998. L'appello è inammissibile in quanto non sottoscritto dai legale rappresentante della società, così come prescritto dall'art. 23 n. 1 C.G.S., ma da persona che non compare nell'organigramma societario quale risulta nella domanda di affiliazione depositata agli atti del Comitato Regionale Marche. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n, 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appelIo come innanzi proposto dal P.G. Vallentia Junior di Morrovalle (Macerata). Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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