F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. OSTRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORINALDO/OSTRA DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. OSTRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORINALDO/OSTRA DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998) All'esito della gara Corinaldo/Ostra, disputata il 4.10.1998 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria, Girone B, del Comitato Regionale Marche, terminata con il punteggio di 0 a 4, la Corinaldo Calcio F.C. proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Profili Andrea, in posizione irregolare, chiedendo che fosse irrogata alla S.S. 05tra la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 29 ottobre 1998, accoglieva il reclamo, infliggendo alla S.S. Ostro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-0, nonché l'ammenda di L. 300.000 ed al calciatore Profili Andrea la squalifica per gg. 15. Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Ostra asserendo di non aver mai avuto la consapevolezza di tesserare un calciatore già tesserato per altra società sportiva, né tantomeno il calciatore Profili Andrea ha mai avuto cognizione di essere tesserato contemporaneamente per due società. L'appello é infondato e, pertanto, deve essere respinto. Le norme sul tesseramento dei calciatori sono ben precise, e su tutte domina la regola che pone l'assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società. La ricorrente, nel caso di specie, non contesta l'esistenza del doppio tessera mento, ma svolge argomentazioni tutte dirette a provare la propria buono fede. Ora, anche se si volessero ritenere valide tali argomentazioni, si deve, comunque rilevare che la buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Ostro di Ostra (Ancona) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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