F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SANBENEDETTO CALCETTO CLUB AVVERSO DECISIONE MERITO GARA SANBENEDETTO CALCETTO CLUB/FABRIANO FIVE 96 DEL 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche- Com. Uff. n. 37 del 26.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SANBENEDETTO CALCETTO CLUB AVVERSO DECISIONE MERITO GARA SANBENEDETTO CALCETTO CLUB/FABRIANO FIVE 96 DEL 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche- Com. Uff. n. 37 del 26.3.1999) All'esito della gara Sanbenedetto Calcetto Club/Fabriano Five 96, disputata il 21.2.1999 nell'ambito del Campionato Juniores Calcio a 5 del Comitato Regionale Marche, terminata col punteggio di 4 a 2, l'A.S. Fabriano Football 96 proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva usufruito di due time-out contravvenendo alla Regola 8 comma 4 del Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 4 marzo 1999 respingeva il reclamo, sanzionando la società Sanbenedetto con I'ammenda di L. 350.000. Diversa decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 25 marzo 1999, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione della gara, confermando per il resto fa delibera impugnata. Di tanto si duole la società Sanbenedetto Calcetto Club, che chiede a questa Commissione d'Appello Federale l'omologazione del risultato conseguito sul campo e la revoca della sanzione pecuniaria. L'appello è infondato. L'arbitro della gara ha infatti riconosciuto di aver concesso al Sanbenedetto Calcio Club due time-out in contravvenzione alla norma suindicata, e tanto giustifica la disposta ripetizione per l'acclarata irregolarità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sanbenedetto Calcetto Club di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina 'incameramento della tassa versata.
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