F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI SAGGIA FABRIZIO E FAVARETTO CLAUDIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE LORO INFLITTE RISPETTIVAMENTE FINO AL 5.1.1999 ED AL 30.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 24 del 3.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI SAGGIA FABRIZIO E FAVARETTO CLAUDIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE LORO INFLITTE RISPETTIVAMENTE FINO AL 5.1.1999 ED AL 30.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 24 del 3.12.1998) I Sigg.ri Saggia Fabrizio e Favaretto Claudio, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore addetto all'arbitro dell'A.S. Volpiano, hanno proposto appelli a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, di cui la Com. Uff. n. 24 del 3 dicembre 1998, con la quale veniva dichiarato inammissibile, per omesso invio della tassa, il reclamo da questi inoltrato avverso le sanzioni dell'inibizione loro inflitte dal Giudice Sportivo presso detto Comitato, rispettivamente fino al 5.1.1999 ed al 30.4.1999, per comportamento offensivo e violento tenuto nei confronti dell'arbitro della gara Volpiano/Oleggio dell' 8.11.1998, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19 novembre 1998, - deducendo che la Commissione Disciplinare non aveva provveduto a richiedere loro il versamento della tassa ai fini della regolarizzazione del reclamo, così come prescritto dal comma 10 dell' art. 23 C.G.S.. Gli appelli riuniti per connessione, sono inammissibili perché proposti tardivamente. Ed invero l'atto di impugnazione è stato inoltrato dagli appellanti in data 15.12.1998, oltre quindi il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione (3 dicembre 1998) del comunicato ufficiale riportante la decisione impugnata, fissato dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Saggia Fabrizio e Favaretto Claudio, li dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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