F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINEROLO/VILLAFRANCA DEL 28.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta · Com. Uff. n. 43 del 25.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINEROLO/VILLAFRANCA DEL 28.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta · Com. Uff. n. 43 del 25.3.1999) All'esito della gara Pinerolo/Villafranca, disputata il 28.2.1999 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta e terminata col punteggio di 4 a 1, l'A.C. Villafranca proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria non aveva osservato il disposto di cui al Com. Uff. n.1 del 1° luglio 1998, comportante l'obbligatorietà di impiego di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1980 per tutta la durata della gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 dell'11 marzo 1999, accoglieva il reclamo e infliggeva al F.C. Pinerolo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. La società Pinerolo F.C. avanzava allora reclamo alla Commissione Disciplinare competente, che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 25 marzo 1999, annullava quella del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.C. Villafranca, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame é fondato. Risulta agli atti che al 26' del secondo tempo il calciatore Dedominici Enrico del Pinerolo (unico rimasto in campo nato dopo il 1°gennaio 1980) veniva sostituito da altro calciatore nato prima del 1° gennaio 1980, e che soltanto cinque minuti dopo veniva fatto entrare in campo il calciatore Chioni Danilo,nato il 26.6.1980. In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio di quella Lega ha stabilito, come si legge nel Comunicato Ufficiale n.1 del 1° luglio 1998, che nelle gare dell'attività ufficiale 1998/99 le società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1980. La sanzione prevista per l'inosservanza di tale disposizione é la perdita della gara sì come previsto dell'art. 7 n.5 C.G.S.. L'impugnata decisione, per potere affermare che la gara suindicata ebbe regolare svolgimento, argomenta dalla breve durata del mancato impiego di un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1980 e dalla mancanza di effetti pratici dell'infrazione ai fini del risultato della partita. Però si rileva che la norma citata non ammette deroghe, giacché fa obbligo della sua osservanza sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, di tal che le considerazione contenute nella delibera della Commissione Disciplinare non possono essere in alcun modo condivise. Ritiene pertanto la C.A.F. di dover accogliere l'appello dall'A.C. Villafranca, annullando la delibera impugnata e ripristinando quella del Giudice Sportivo, che sanziona il comportamento della società Pinerolo con la punizione sportiva della perdita dell'incontro. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Villafranca di Villafranca Piemonte (Torino), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva al F.C. Pinerolo la punizione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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