F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CALCIO MONTESANO SALENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALESSANO/CALCIO MONTESANO DEL 29.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 13 del 22.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CALCIO MONTESANO SALENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALESSANO/CALCIO MONTESANO DEL 29.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 13 del 22.10.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 10 dell'8 ottobre 1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, decidendo in merito al reclamo proposto dalla U.S. Alesano avverso la regolarità della gara Alessano/Calcio Montesano, svoltasi il 20.9.1998 per il Campionato di 2° Categoria, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato il calciatore Giuseppe Viva (Calcio Montesano), infrasedicenne privo a quella data dell'attestato di maturità agonistica previsto dall'art 34 N.O.I.F., assegnava gara persa per 2 a 0 alla società di appartenenza. Su reclamo di quest'ultima, la competente Commissione Disciplinare, rilevato che I'art. 43 N.O.I.F., prevedeva che gli accertamenti sanitari relativi ai calciatori infrasedicenni fossero ripetuti annualmente e prima dell'inizio dell'attività agonistica (ciò che nel caso in esame non era avvenuto), confermava la decisione impugnata (cfr. C.U. n. 13 del 22 ottobre 1998). Si appella ora a questa Commissione il Calcio Montesano, rilevando che I'art. 34, così come I'art. 43 N.O.I.F, non prevedono alcunché circa la durata dell'attestato di maturità agonistica, rilasciato al calciatore dietro certificazione medica; in assenza di alcun termine, doveva considerarsi la validità annuale dell'attestato, che al Viva era stato rilasciato in base al certificato medico datato 29.1.1998, scadente il 29.1.1999 e cioè dopo la disputa della gara in questione. La partecipazione del calciatore era dunque regolare e pertanto si chiedeva l'annullamento della delibera impugnata. L'appello è fondato. Per il chiaro disposto dall'art. 34 N.O.I.F., il calciatore infrasedicenne è abilitato a partecipare a gare non riservate alle categorie giovanili, previo rilascio di una autorizzazione, sottoposta alla presentazione di taluni documenti. E' pacifico che il Viva avesse ottenuto tale autorizzazione; la quale, in mancanza di contraria disposizione regolamentare, viene concessa una tantum, non ha scadenze e non è in rapporto con gli accertamenti medici prescritti per tutti i calciatori dell'art. 43 N.O.I.F; la violazione dell'obbligo di sottoposizione a visita medica annuale comporta provvedimenti disciplinari, ai sensi del comma 6 della norma ultima citata; mentre la mancanza dell'autorizzazione ex art. 34 è punita, in caso di partecipazione a gare ai sensi dall'art. 7 C.G.S., come specifica I'art. 34 nell'ultima parte del comma 3. Stante dunque la diversità delle situazioni e stante l'accertato previsto rilascio dell'autorizzazione nei confronti del Viva, la sua partecipazione alla gara in oggetto non ne ha inficiato la regolarità. Pertanto, in accoglimento dell'appello, deve ripristinarsi il risultato della gara acquisito sul campo. La tassa va restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Calcio Montesano Salentino di Montesano Salentino (Lecce), annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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