F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOTRUNO/MIGGIANO DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 17 del 12.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOTRUNO/MIGGIANO DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 17 del 12.11.1998) Dopo la partita Botrugno/Miggiano, valida per il Campionato di 3a Categoria, disputatasi a Botrugno il 25.10.1998 e terminata con il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospitante, l'U.S. Miggiano avanzava reclamo chiedendo l'applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico dall'U.S. Botrugno e in via di subordine la ripetizione della partita; motivava la richiesta denunciando Ia partecipazione all'incontro nella compagine avversaria del calciatore Fortiguerra Gaetano, colpito da provvedimento di squalifica da scontare nella presente stagione sportiva, nonché la circostanza che il proprio tesserato Maggio Cosimo, colpito da una pietra scagliata dai sostenitori locali e quindi ricoverato all'Ospedale, era stato forzosamente sostituito, mentre i suoi compagni, dopo il grave episodio erano rimasti intimoriti e traumatizzati, tanto da proseguire la gara "solo formalmente". La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia esaminava il reclamo limitatamente alla posizione irregolare del calciatore Fortiguerra e ne deliberava l'accoglimento, infliggendo all'U.S. Botrugno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Coni. Uff. n. 17 pubblicato il 12 novembre 1998). Contro la decisione l'U.S. Botrugno ha proposto appello chiedendo l'annullamento della sanzione. L'U.S. Miggiano ha fatto pervenire controdeduzioni, insistendo in modo particolare per la conferma del risultato in suo favore in conseguenza della menomazione subita a seguito del grave episodio di violenza subito dal calciatore Maggio. Premesso che questo argomento non può avere ingresso nel presente procedimento. circoscritto all'impugnazione della delibera della Commissione Disciplinare concernente la posizione, ritenuta irregolare, del calciatore Fortiguerra, rileva il Collegio che il gravame avanzato dell'U.S. Botrugno è fondato. Risulta dalla documentazione agli atti che il Fortiguerra, all'epoca tesserato per l'U.S. Presicce, riportò nella precedente stagione sportiva un provvedimento di squalifica per cui due giornate di gara dovevano essere scontate nell'attuale stagione, giusta il disposto dell'art. 12 comma 6 C.G.S.. L'U.S. Presicce, in effetti, non ha schierato il calciatore nelle prime due gare ufficiali del campionato, disputatesi il 20 e 27 settembre 1998. II 28 settembre il Fortiguerra fu trasferito dell'U.S. Presicce all'U.S. Botrugno e il successivo 30 settembre il competente Comitato Regionale convalidò il tesseramento a favore della società cessionaria. Risulta pertanto provato che a quel momento il Fortiguerra aveva scontato la punizione sicché il suo impiego nella gara del 25 ottobre era del tutto legittimo. La sanzione inflitta alla società appellante deve pertanto essere annullata, con il ripristino del risultato conseguito sul campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Botrugno di Botrugno (Lecce), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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