F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA BRINDISI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREPUZZI/NUOVA BRINDISI SPORT DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA BRINDISI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREPUZZI/NUOVA BRINDISI SPORT DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999) La Nuova Brindi5i Sport proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata a Trepuzzi il 6.1.1999, conclusasi con il risultato di 2-1 a favore della squadra ospitante, deducendone l'irregolarità conseguente alla partecipazione nella compagine avversaria del calciatore Petrelli Francesco, colpito da provvedimento di squalifica tino al 31 marzo 1999. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo e contro tale decisione la Nuova Brindisi Sport ha avanzato appello a questo Collegio. II gravame è infondato. II calciatore Petrelli fu espulso dal campo in occasione di gara del Campionato Regionale Juniores disputata il 2 gennaio e venne sanzionato con squalifica "a tempo determinato" (fino al 31 marzo 1999) con delibera del Giudice Sportivo apparsa nel Comunicato Ufficiate pubblicato il 7 gennaio 1999. È evidente, pertanto, che egli aveva titolo. a partecipare alla gara del Campionato di Promozione del 6 gennaio, in quanto l'automatismo previsto dall'ari. 36 n. 2 C.G.S. può trovare applicazione esclusivamente nelle gare della squadra nella quale il tesserato giocava quando è avvenuta l'infrazione che ne ha determinato l'espulsione; solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale che ha riportato la squalifica "a tempo" era precluso al calciatore Petrelli lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C.. L'appello, quindi, va rigettato e la relativa tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Nuova Brindisi Sport di Brindisi.e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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