F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. DERBY CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOZZI ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 24 del 26.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. DERBY CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOZZI ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 24 del 26.1.1999)
L'A.S. Derby Club ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 24 pubblicato il 26 gennaio 1999. con la quale in parziale accoglimento del proprio reclamo, è stata ridotta al 30.6.2003 la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso detto Comitato (Coni. Uff. n. 22 del 12 gennaio 1999) al calciatore Capozzi Angelo.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
II ricorso, infatti, risulta spedito il 3.2.1999 e quindi oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione da impugnare, previsto dell'art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'ari. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Derby Club di Sammichele di Bari e dispone l'incameramento della tassa versata.
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