F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANA/VIRTUS MARTANO DEL 7.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 33 dell’ 11.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANA/VIRTUS MARTANO DEL 7.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 dell' 11.3.1999) All'esito della gara Castellana/Martano disputata il 7.2.1999 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia e terminata con il punteggio di 3 a 1, l'A.S. Castellana preponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva sostituito un proprio calciatore con altro non identificato, che indossava la maglia n.41 quando nella relativa distinta figuravano calciatori contrassegnati coi numeri da uno a sedici. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.33 dell'11 marzo 1999, respingeva il reclamo e infliggeva alla società U.S.C. Martano l'ammenda di lire 300.000 per la mancata indicazione in distinta del numero di maglia 41 .Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Castellana reiterando la propria richiesta di aggiudicazione della gara a tavolino. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti, per espressa dichiarazione chiarificatrice dell'arbitro, che alla gara prese parte con la maglia contrassegnata col numero 41, il calciatore Giurgala Fabio, indicato in distinta col n.14, regolarmente identificato dal Direttore di gara prima dell'incontro. Nell'impugnato provvedimento ben si evidenzia come nessuna norma federale sanzioni la non conformità della numerazione dei calciatori con la perdita della partita e come tale infrazione possa essere punita al più con una semplice ammenda. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Castellana di Castellana Grotte (Bari ) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it