F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. LEPORANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MORRONE ANTONIO FINO AL 28.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 33 del 11.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. LEPORANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MORRONE ANTONIO FINO AL 28.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 11.3.1999) La Pol. Leporano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 33 dell'11 marzo 1999, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo, relativamente al calciatore Morrone Antonio, squalificato fino al 28.2.2001 per aggressione e minacce all'arbitro due giorni dopo la disputa della gara Pulsano/Leporano del 31.1.1999. La ricorrente contesta il fatto così come riferito dall'arbitro Sig. Gigante Mario, in quanto il calciatore Morrone avrebbe "con tono scherzoso" compiuto l'atto di toccare con una mano la guancia del Direttore di gara, "senza pensare che questo suo gesto potesse essere interpretato come aggressione". Conclude, peraltro, con una richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Ritiene questa Commissione che la decisione della Commissione Disciplinare debba essere confermata non potendosi accogliere la tesi della ricorrente che appare una mera allegazione difensiva a fronte di quanto dettagliatamente rappresentato dall'arbitro nel suo esposto al Presidente del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Taranto, trasmesso poi al Presidente del Comitato Regionale. Non v'è dubbio, infatti, che il Morrone abbia aggredito l'arbitro - colpendolo con un violento schiaffo - proprio a causa della sua direzione della gara Pulsano/Leporano del 31.1.1999, vale a dire due giorni prima dell'episodio in esame, come chiaramente risulta dalle fasi pronunciate dal calciatore che, nella sostanza, lamentava di essere stato ammonito, a suo parere ingiustamente. II fatto che l'aggressione sia avvenuta a distanza di due giorni dalla partita, non attenua, ma, al contrario, aggrava la responsabilità del Morrone che ha agito a freddo senza la concitazione propria della gara ancora in corso o appena ultimata. La sanzione appare quindi congrua in relazione alla obiettiva gravità del fatto e non è quindi suscettibile di riduzione alcuna. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Leporano di Leporano (Taranto) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it