F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 10 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. PIRRI SIGMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUSPINI/PIRRI SIGMA DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 10 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. PIRRI SIGMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUSPINI/PIRRI SIGMA DEL 4.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998) La Società G.S. Pirri Sigma Calcio di Cagliari ha proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 29 ottobre 1998, con la quale è stato respinto il suo reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione, disputata il 4.10.1998 contro la Società U.S. Guspini, cui aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore De Montis Stefano, in quanto squalificato per una gara, con provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 42 del 21 maggio 1998, essendogli stata inflitta una seconda ammonizione nella gara di spareggio del Campionato di 1° Categoria 1997/98 Dolianova/Villasor Sanna P. del 17.5.1998, alla quale aveva preso parte quale tesserato dall'U.S. Villasor Sanna P. La Commissione Disciplinare aveva, invece, ritenuto che il predetto calciatore avesse scontato la giornata di squalifica nella gara di Coppa Italia Arbus/Guspini del 30.8.1998, alla quale non aveva partecipato. È opportuno premettere che il De Montis Stefano è stato squalificato per recidività in ammonizione, verificatasi nell'ultima giornata di gara del Campionato di 1° Categoria. Successivamente è stato trasferito dell'U.S. Villasor Sanna P. all'U.S. Guspini ed effetti vamente non ha preso parte alla gara di Coppa Italia, disputata dalla nuova società il 30.8.1998 ad Arbus. Questa Commissione rileva che il Legislatore sportivo, con la disposizione dell'art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S. ha stabilito che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e Coppa delle Regioni devono essere scontate nelle gare delle rispettive competizioni. II successivo n. 3 dello stesso comma 9 ha disposto che "le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e da quelle delle Coppe delle Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa delle Regioni". Le due disposizioni sono palesemente chiare e non sussiste alcuna necessità di una particolare interpretazione e, di conseguenza, il De Montis, squalificato in gara di Campionato avrebbe dovuto scontare la sanzione disciplinare in una gara ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Pertanto questa Commissione ritiene che il De Montis non abbia scontato la squalifica inflittagli e di conseguenza va comminato all'U.S. Guspini il provvedimento disciplinare della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-2. La tassa versata va restituita a seguito dell'accoglimento del reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Pirri Sigma di Cagliari, annulla l'impugnata delibera ed infligge all'U.S. Guspini la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzi0ne della tassa versata.
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