F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BENETUTTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENETUTTI/NUORESE CALCIO DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 21 del 17.t2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BENETUTTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENETUTTI/NUORESE CALCIO DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 17.t2.1998) L'U.S. Benetutti ha presentato appello a questa C.A.F avverso la decisione della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in merito alla gara Benetutti/Nuorese Calcio del 15.11.1998, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 17 dicembre 1998, con la quale veniva respinto il suo reclamo tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara a carico della Nuorese Calcio per non aver fatto partecipare alla stessa un calciatore "giovane" nato dall'1.1.1979 in poi. Nel corso della gara sopra indicata, come emerge univocamente dai documenti ufficiali, l'arbitro ha espulso (al 28° del primo tempo) l'unico giocatore in campo per la Nuorese nato dopo il 1 ° gennaio 1979 (giocatore Lai Fabrizio). A seguito di questa decisione la Nuorese ha proseguito l'incontro senza la presenza in campo di un giovane compreso entro la fascia di età fissata dalla norma dettata con Com. Uff. n. 4 del 4.8.1998 dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, sulla base della normativa fissata dalla Lega Nazionale Dilettanti, con Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.7.1998, per il Campionato di 1° Categoria 1998/1999. La Commissione Disciplinare ha ritenuto non sussistere una situazione di inosservanza della citata disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. La decisione va confermata. La motivazione adottata merita peraltro la lamentela della ricorrente nella parte in cui la Commissione si sofferma in valutazioni sul merito delle norme che costituiscono per il giudice sportivo un "ubiter dictum". Tornando alle questioni di merito e giuridica resta che la normativa dettata dalla Lega Nazionale Dilettanti (sopra citata), mentre impone la presenza per tutta la gara di un "giovane" nato dall'1.1.1979 in poi, introduce una limitazione esplicita. Si afferma, infatti che "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, il caso di infortunio" del calciatore "giovane". La norma derogatoria considera possibile la sostituzione del giovane infortunato ma, evidentemente, ritiene esclusa l'ipotesi della "espulsione". Nel caso di espulsione del calciatore "giovane" la normativa si intende comunque rispettata se questi era in campo dall'inizio della gara e fino ai momento della decisione arbitrale. In modo coerente con la presente decisione la C.A.F. si è, pertanto, pronunciata, fra l'altro, con decisione del 19.12.1996 (Comunicato Ufficiale n. 13/C - App. Pol. Paceco). Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S Benetutti (Sassari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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