F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MEANA SARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TANCA MARCHESAIMEANA SARDO DEL 3.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 28.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 4 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MEANA SARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TANCA MARCHESAIMEANA SARDO DEL 3.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 28.1.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Tanca Marchesa/Meana Sardo disputatasi il 3.1.1999 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria, Girone D, adottava il provvedimento della squalifica fino al 30.4.1999 del calciatore Mura Tonio, il provvedimento della squalifica per due giornate del calciatore Medda Fabrizio e la punizione sportiva della perdita della gara per il Tanca Marchesa col punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 23 dell'8 gennaio 1999). Avverso tale decisione proponeva reclamo il G.S. Tanca Marchesa, chiedendo la revoca della punizione sportiva della perdita della gara e la ripetizione della stessa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 28 gennaio 1999, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione dell'incontro. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. il G.S. Meana Sardo chiedendone l'annullamento ed il ripristino della decisione di prime cure, II ricorso non può trovare accoglimento. II referto arbitrale testimonia dei falli commessi dai calciatori successivamente squalificati, ma non contiene elementi di gravit8 e pericolo tali da giustificare la decisione del Giudice Sportivo di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara. Tale ultima decisione appare correttamente modificata dalla Commissione Disciplinare che ha disposto la ripetizione dell'incontro. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a modificare la percezione dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Meana Sardo di Meana Sardo (Nuoro) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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