F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. BESSUDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SPORTING 90 OTTAVA/BESSUDE DEL 31.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 31 del 4.3.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. BESSUDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SPORTING 90 OTTAVA/BESSUDE DEL 31.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 4.3.1999)
II Presidente del Comitato Regionale Sardegna, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 35 punto 5 C.G.S., annullava il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Sassari, di cui al Com. Uff. n. 21 del 4 febbraio 1999, che disponeva il recupero per il 24.2.1999 dell'incontro di Campionato di 3° Categoria Sporting 90 Ottava/Bessude, non disputato il 31.1.1999 per impraticabilità del campo, e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare competente.
Quest'ultima, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 4 marzo 1999, nel rilevare che dal referto arbitrale risultava che la squadra del Bessude non si era presentata in campo nel termine regolamentare, che il campo era praticabile per la gara e che Ia società stessa nulla aveva dedotto in ordine alla mancata presentazione, né aveva invocato alcuna causa di forza maggiore, la riteneva rinunciataria, infliggendole le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 e della penalizzazione di un punto in classifica.
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Bessude, adducendo che nell'occasione non s'era presentata a causa della non percorribilità della strada SS 131 bis, chiusa per la consistente nevicata verificatasi nella zona.
Osserva la C.A.F. che il reclamo è inammissibile, giacché invoca la declatoria della causa di forza maggiore, che, a norma dall'art. 55 n. 2 N.O.I.F, compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bessude di Bessude (Sassari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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