F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S CALCIO MONASTIR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIRIO VILLASPECIOSA/CALCIO MONASTIR DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 30 del 25.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S CALCIO MONASTIR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIRIO VILLASPECIOSA/CALCIO MONASTIR DEL 17.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 30 del 25.2.1999) Con atto in data 10.3.1999 l'U.S. Calcio Monastir ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al Com. Uff. n. 30 del 25 febbraio 1999, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo contro i provvedimenti adottati dal competente Giudice Sportivo in relazione alla gara Sirio Villaspeciosa/Calcio Monastir del 17.1.1999, valevole per il Campionato di 3a Categoria, riportati sul Com. uff. n. 18 del 21 gennaio 1999. Detto Giudice, sulla scorta del referto di gara, a seguito dei ripetuti atti di violenza di cui venne fatto oggetto l'arbitro, tanto da indurlo a sospendere la gara al 40° del primo tempo, ebbe a infliggere alla società ora appellante le sanzioni della punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, dell'ammenda di L. 100.000 nonché della inibizione e della squalifica di dirigenti e calciatori diversi. Chiede in questa sede la società una revisione delle sanzioni sulla base di una più approfondita riconsiderazione dei fatti accaduti. L'appello è inammissibile perché tardivo. Ed invero, l'atto di impugnazione dinanzi questa Commissione risulta inoltrato il 10.3.1999 e quindi oltre il termine stabilito dell'art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S., di 7 giorni dalla data di pubblicazione (25.2.1999) da parte del Comitato Regionale del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, termine perentorio a norma dall'art. 23 comma 12 C.G.S.. Per i suesposti motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Calcio Monastir di Monastir (Cagliari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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