F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. BUSACHESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ORISTANESE/BUSACHESE DEL 28.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 35 dell’1.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.P. BUSACHESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ORISTANESE/BUSACHESE DEL 28.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 35 dell'1.4.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Oristanese/Busachese disputatasi il 28.2.1999 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria, Girone D, adottava i provvedimenti della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ai sensi dall'art. 7 comma 1 C.G.S. alla S.P. Busachese; della penalizzazione alla stessa società di 7 punti in classifica; di porre a carico della S.P. Busachese le spese sanitarie eventualmente sostenute e documentate dall'arbitro; della squalifica fino al 31.12.2001 del calciatore Crobu Antonio; della squalifica fino al 28.2.2003 del calciatore Mele Lino, della squalifica fino al 30.6.2003 del calciatore Fenudi Fabrizio, della squalifica fino al 30.6.2003 del calciatore Masala Bernardino; della squalifica fino al 28.2.2004 del calciatore Muntoni Efisio con la proposta, quanto a quest'ultimo calciatore, affinché venisse dichiarata la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. considerata la particolare gravità dei fatti a lui addebitati e la persistenza della condotta violenta anche dopo che vi era stato un rasserenamento degli animi grazie all'intervento della Forza Pubblica (Com. Uff.n. 31 del 4.3.1999). Avverso tale decisione proponeva reclamo la S.P. Busachese, chiedendo la revoca ovvero la riduzione della punizione sportiva della penalizzazione di 7 punti e delle squalifiche inflitte ai propri calciatori. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 35 del 1° aprile 1999, deliberava di annullare i provvedimenti di squalifica inflitti ai calciatori Crobu Antonio e Mele Lino e di confermare, per il resto, le sanzioni decise dal Giudice Sportivo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la S.P. Busachese chiedendo la riduzione della penalizzazione in classifica e delle squalifiche inflitte ai propri calciatori. II reclamo é parzialmente fondato. La sanzione della penalizzazione di n. 7 punti in classifica, irrogata dai primi giudici, veniva motivata dalla responsabilità oggettiva della società per il comportamento dei propri calciatori e per "l'accertato atteggiamento d'indifferenza" del capitano e dei dirigenti. La reclamante non porta elementi idonei a sminuire la gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori squalificati e dai dirigenti in occasione della gara. mentre risulta che, al momento del verificarsi degli incidenti, il capitano Mele Lino era assente dal campo perché precedentemente espulso ed il vice-capitano Fadda Diego era assento dal campo perché precedentemente sostituito. Questi ultimi, pertanto, non potevano assumere alcuna iniziativa. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.P. Busachese di Busachi (Oristano), riduce a n. 2 punti la sanzione della penalizzazione in classifica già inflitta alla reclamante dai primi giudici e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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