F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCIARA/CORLEONE DEL 29.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 27.5.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCIARA/CORLEONE DEL 29.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 27.5.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 52 del 27 maggio 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia dichiarava inammissibile il reclamo interposto dell'U.S. Sciare avverso la regolarità della gara Sciara/Corleone, svoltasi il 29.3.1998 per il Campionato di 1^ Categoria, per l'asserita irregolarità della posizione del calciatore Francesco Gagliano; rilevava, infatti, la Commissione Disciplinare che la data della raccomandata di inoltro (4.5.1998) superava il termine di quindici giorni dalla disputa della gara medesima, stabilito dell'art. 37 comma 3 C.G.S..
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'U.S. Sciare, la quale deduceva di avere avuto conoscenza della squalifica del calciatore in questione per doppio tesseramento (motivo della irregolarità della sua partecipazione alla gara suddetta), solo quando era stato pubblicato il comunicato ufficiale di riferimento e cioè il 29.4.1998; rispetto a tale data, il reclamo era quindi tempestivo. Conseguentemente richiedeva l'assegnazione a proprio favore della gara in oggetto.
L'appello è infondato.
La decisione disciplinare adottata nei confronti del calciatore sopra indicato (che, già tesserato per altra società, aveva sottoscritto una richiesta di tesseramento anche per la controparte dell'appellante), non può avere effetto retroattivo ed incidere sulla
regolarità della gara in oggetto, al di là dei termini cronologicamente fissati dell'art. 37
comma 3 C.G.S. e correttamente richiamati nell'impugnata delibera.
L'appello va pertanto respinto e la relativa tassa deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Sciare
di Sciara (Palermo) è dispone incamerarsi là tassa versata.
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