F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA G.P.S. PIER NICETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIER NICETO/GIUSTRA DEL 19.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 20 del 15.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA G.P.S. PIER NICETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIER NICETO/GIUSTRA DEL 19.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 20 del 15.10.1998) L'A.S. Giustra di Messina adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia deducendo, in ordine alla gara S. Pier Niceto/Giustra, disputata il 19.9.1998 per il Campionato di Promozione, Girone B, e terminata con la vittoria della squadra ospitante per 3 a 1, che la società avversaria aveva schierato il calciatore Mennuti Davide in pozione irregolare. II predetto atleta, infatti, era stato squalificato per quattro giornate di gara nel Torneo Juniores Provinciale nella stagione 1997/98 (giusta Com. Uff. n. 25 del 18.3.1998) e la squalifica era stata scontata solo per due gare. La Commissione Disciplinare, rilevato che effettivamente il calciatore Mennuti risultava avere scontato soltanto due giornate, riteneva irregolare la sua partecipazione alla gara in parola e, in applicazione dall'art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva alla società S. Pier Niceto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, nonché l'ammenda per lire 200.000 e al Dirigente accompagnatore, Basile Antonino, l'inibizione fino al 31.10.1998; puniva altresì il Mennuti con una ulteriore giornata di squalifica. Propone appello in questa sede la Gioventù Polisportiva S. Pier Niceto opponendo che Mennuti Davide, effettivamente squalificato per quattro giornate di gara, pur non avendo più l'età richiesta per la Categoria Juniores, avrebbe potuto prender parte comunque, quale fuori quota, a quel Campionato, ed osservarvi quindi la squalifica residua, in omaggio alla norma secondo cui i tesserati devono scontare una sanzione disciplinare nello stesso campionato nel quale l'infrazione che ha dato origine alla sanzione è stata commessa (art. 12 n. 3 C.G.S.). II gravame non ha fondamento. Ed invero la possibilità che il Mennuti ha, di prendere parte alle competizioni riservate alla Categoria Juniores previa deroga della L.N.D., non è attributiva del relativo "status". Egli pertanto, non rientrando più in tate Categoria, non poteva prender parte alla partita col Giustra, dovendo continuare a scontare la pena residua in quella gara, che era la prima ufficiale del corrente campionato della prima squadra della società appellante. L'impugnata delibera appare pertanto incensurabile. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla G.P.S. Pier Niceto di San Pier Niceto (Messina) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it