F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING C. SORGENTI COREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLLONICA/SPORTING C. SORGENTI COREA DELL’1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING C. SORGENTI COREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLLONICA/SPORTING C. SORGENTI COREA DELL'1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998) La Polisportiva Sporting C. Sorgenti Corea proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana avverso l'esito della gara Follonica/Sporting C. Sorgenti Corea disputata per il Campionato di 1° Categoria il 2 novembre 1998 e terminata con il risultato di 2-1 sostenendo che alla gara il FC. Follonica aveva schierato i calciatori Bracali Massimo e Orlandini Mirco in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 26.11.1998, respingeva il reclamo. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Polisportiva Sporting C. Sorgenti Corea. L'appello è fondato. II calciatore Bracali era stato squalificato per una giornata di gara dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana per recidività in ammonizioni (VIII) nella precedente stagione sportiva allorché militava nel Campionato Regionale Juniores in forza al Grosseto F.C. come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 41 del 7.5. 1998. II calciatore ha preso parte a tutte le prime gare disputate dal FC. Follonica nel campionato in corso senza scontare la squalifica. Lo stesso, pertanto, era in posizione irregolare anche nella gara di cui al presente reclamo. La Commissione Disciplinare ha invece ritenuto che la squalifica fosse stata scontata con la mancata partecipazione del calciatore alla prima gara della Coppa Toscana. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici, come esattamente si rileva dall'appellante, è riposta su un'erronea interpretazione dell'art. 9, comma 9, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva. II calciatore incorso in una squalifica nell'ultima giornata del campionato che nella successiva stagione sportiva cambia società deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale del campionato al quale questa partecipa con la prima squadra così come prescritto dell'art. 12 comma 6 C.G.S.. La squalifica non può scontarsi non partecipando a gare di coppa perché; in base alla norma ora richiamata, perché in dette gare possono scontarsi solo le squalifiche riportate in gare di coppa e non di campionato. II calciatore Bracali, pertanto non avendo scontato la squalifica, per avere partecipato a tutte le gare del Campionato di 1e Categoria era in posizione irregolare anche nella gara in contestazione. Tale irregolare partecipazione è sufficiente ad invalidare la gara. La C.A.F., quindi non si sofferma a valutare la posizione dell'altro calciatore del F.C. Follonica, Orlandini Mirco, che, secondo la società appellante, ha partecipato alla gara in questione, in identica posizione irregolare. L'appello della Polisportiva Sporting C. Sorgenti Corea deve essere accolto e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, deve infliggersi al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2. Con l'accoglimento dell'appello deve restituirsi all'appellante la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Sporting C. Sorgenti Corea di Livorno, annulla l'impugnata delibera ed infligge al F.C. Follonica Ia punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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