F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASSETANA/FOLLONICA DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASSETANA/FOLLONICA DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)
La U.S. Massetana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana avverso l'esito della gara Massetana/Follonica, disputata per il Campionato di 1 Categoria il 25.10.1998 e terminata con il risultato di 2-1, sostenendo che alla gara il F.C. Follonica aveva schierato i calciatori Bracali Massimo e Orlandini Mirco in posizione irregolare.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 novembre 1998, respingeva il reclamo.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'U.S. Massetana. L'appello è fondato.
II calciatore Bracali era stato squalificato per una giornata di gara dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana per recidività in ammonizioni (VIII) nella precedente stagione sportiva allorchè militava nel Campionato Regionale Juniores in forza al Grosseto F.C., come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 41 del 7.5.1998.
II calciatore ha preso parte a tutte le prime gare disputate dal F.C. Follonica nel campionato in corso senza scontare la squalifica. Lo stesso, pertanto, era in posizione irregolare anche nella gara di cui al presente reclamo.
La Commissione Disciplinare ha invece ritenuto che la squalifica fosse stata scontata con la mancata partecipazione del calciatore alla prima gara della Coppa Toscana.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici come esattamente si rileva dall'appellante è riposta su un'erronèa interpretazione dall'art. 9, comma 9, punto 3, del Codice dì Giustizia Sportiva.
II calciatore incorso in una squalifica nell'ultima giornata del campionato che nella successiva stagione sportiva cambia società deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale del campionato al quale questa partecipa con la prima squadra, così come prescritto dall'art. 12 comma 6 C.G.S..
La squalifica non può scontarsi non partecipando a gare di coppa perché, in base alla norma ora richiamata, in dette gare possono scontarsi solo le squalifiche riportate in gare di coppa e non di campionato.
II calciatore Bracali, pertanto, non avendo scontato la squalifica, per avere partecipato a tutte le gare del Campionato di 1Categoria era in posizione irregolare anche nella gara in contestazione.
Tale irregolare partecipazione è sufficiente ad invalidare la gara.
La C.A.F., quindi, non si sofferma a valutare la posizione dell'altro calciatore del F.C. Follonica, Orlandini Marco che, secondo la società appellante ha partecipato alla gara in questione, in identica posizione irregolare.
L'appello della U.S. Massetana deve essere accolto e, per l'effetto, in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, deve infliggersi al FC. Follonica la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2.
Con l'accoglimento dell'appello, deve restituirsi all'appellante la tassa di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Massetana di Massa Marittima (Grosseto), annulla l'impugnata deli bera ed infligge al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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