F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 18 VIOLA CLUB ROMITO/S. MARIA DEL 7.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 3.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 18 VIOLA CLUB ROMITO/S. MARIA DEL 7.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 3.12.1998) All'esito della gara Viola Club Romito/S. Maria, disputata il 7.11.1998 nell'ambito del Campionato di 3' Categoria Under 18 organizzato dal Comitato Provinciale di Prato e terminata col punteggio di 2 a 2, la Polisportiva S. Maria proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato sodo le generalità del calciatore Cavallini Tommaso altro calciatore rimasto sconosciuto. La competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 3 dicembre 1998, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva S. Maria, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame è fondato. Ed invero risulta per tabulas che dopo la gara l'arbitro - poiché i dirigenti della Polisportiva S. Maria avevano denunciato che sotto il nome di Cavallini Tommaso aveva giocato un altro atleta - chiedeva al sedicente Cavallini un documento di identità che lo stesso non presentava, adducendo di chiamarsi Lemmi Filippo (altro giocatore regolarmente tesserato per la società Viola Club Romito) senza però produrre un documento che lo comprovasse. È quindi pacifico agli atti che nelle file della squadra Viola Club Romito fu schierato un calciatore di cui non fu possibile appurare in modo certo le generalità, non avente quindi titolo alla partecipazione. Tanto comporta l'applicazione dall'art. 7 comma S lett. a) C.G.S., con la conseguente punizione sportiva, in danno della società Viola Club Romito, della perdita della partita con il punteggio di 0 a 2. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Polisportiva S. Maria di Empoli (Firenze), annulla l'impugnata delibera ed infligge all'A.S. Viola Club Romito la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 a 2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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