F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MARCIANA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANA MARINA/PISA DEL 3.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MARCIANA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANA MARINA/PISA DEL 3.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ha ritenuto sussistere in ordine alla gara Marciana Marina/Pisa del 3.1.1999 un errore tecnico decisivo, per come emerge dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento inviato al Giudice Sportivo dallo stesso Direttore di gara, il quale riconosceva il proprio errore tecnico nell'espellere un calciatore al posto di un altro; ed egualmente sicura ha ritenuto l'influenza determinante dell'errore sul prosieguo della gara. anche in considerazione del fatto che il risultato fino al quel momento (37' del 2° tempo) fissato sul 2-2, veniva nei cestenti minuti modificato. e per tali motivi disponeva la ripetizione della gara (Coni. Uff. n. 25 bis dell'8 gennaio 1999). La competente Commissione Disciplinare ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, rigettando il reclamo dall'A.C. Marciane Marina (Com. Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999). Gli argomenti recati dell'A.C. M2rciana Marina, ricorrente dinanzi a questa C.A.F., prospettano anche in questa sede la tesi della "non decisività" dell'errore tecnico in quanto i due calciatori oggetto dello scambio di persona erano entrambi difensori "ricoprenti il medesimo ruolo", e che nei restanti 8 minuti la squadra era comunque rimasta con 10 giocatori in campo e, pertanto, il fatto ha lasciato, a suo dire, "inalterata la fisiologia dello scontro agonistico". Ritiene questa C.A.F. non persuasiva l'argomentazione tosi prospettata e condivide le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare a supporto della propria decisione. L'influenza dell'errore tecnico sull'andamento della gara non può ritenersi insussistente solo perché i calciatori oggetto dello scambio di persona siano utilizzati in modo analogo e nello stesso reparto della squadra (difensori nel caso in esame): non può accogliersi infatti la tesi della fungibilità del ruolo, perché ciascun atleta offre un contributo tecnico personale al giunco di squadra che in quanto tale è insostituibile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Marciane Marina di Marciana Marina (Grosseto) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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