F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CAMAIORE 91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMAIORE 91/SAN MACARIO FARNETA DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CAMAIORE 91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMAIORE 91/SAN MACARIO FARNETA DEL 6.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
L'arbitro della gara tra I'U.S. S. Macario Farneta, valida per il Campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Toscana e disputata il 6 dicembre 1998 a Lido di Camaiore, decideva di sospendere l'incontro al 25' del secondo tempo, in quanto, come testualmente si legge nel referto, non si era "più sentito nelle condizioni idonee per proseguire la gara con serenità di giudizio, e ciò a causa di atteggiamento minaccioso e aggressivo messo in atto nei suoi confronti da quasi tutti i calciatori della societ8 San Macario.
Esaminati gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo giudicava insussistenti le ragioni poste a base della decisione assunta dall'arbitro e pertanto disponeva la ripetizione della gara.
La delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, investita del reclamo proposto dell'U.S. Camaiore, che al momento dell'interruzione conduceva la partita sul risultato di 2-0 e chiedeva l'attribuzione della vittoria con il punteggio conseguito sul campo.
Contro la decisione della Commissione Disciplinare l'U.S. Camaiore 91 ha proposto appello a questa C.A.F. l'appellante fornisce la propria versione degli eventi, che a Suo giudizio legittimavano fa decisione assunta dall'arbitro, e chiede la conferma della vittoria maturata sul campo.
II gravame non può essere accolto.
È principio più volte affermato dagli organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art. 64 n. 2 N.O.I.F. e 7 n. 4 C.G.S.), che la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l'incontro pu0 trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza deve trattarsi di una situazione di pericolo "reale" e non semplicemente basata su "impressioni" del Direttore di gara.
Nella fattispecie risulta che la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall'arbitro senza che questi versasse in stato di pericolo (si legge nel referto che Ia situazione si era normalizzata, grazie anche all'intervento fattivo dei dirigenti di entrambe le società) e soprattutto senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti aggressivi, ivi compreso, in caso di mancata individuazione dei singoli il capitano della squadra.
La delibera del Giudice Sportivo prima e poi quella della Commissione Disciplinare hanno fatto puntuale applicazione dei principi sopra ricordati, sicché non resta che ribadirne le decisioni.
Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Camaiore 91 di Camaiore (Lucca) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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