F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MONTELUPO 1930 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELUPO 1930/GINESTRA FIORENTINA DEL 27.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. UN. n. 35 del 25.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MONTELUPO 1930 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELUPO 1930/GINESTRA FIORENTINA DEL 27.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. UN. n. 35 del 25.3.1999) L'A.C. Montelupo proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in esito alla gara Montelupo/Ginestra. disputata il 27.2.1999 per il Campionato Juniores Provinciale e terminata con il risultato di 2-2. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore Bellacci Mirko in posizione irregolare, in quanto tesserato per la stessa reclamante e non per la Pol. Ginestra e, quindi, chiedeva che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il risultato di 0-2. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 marzo 1999, respingeva il reclamo, sul rilievo che I'art. 7, comma quinto, del Codice di GiustiZia Sportiva. prevede la sanzione richiesta dalla reclamante solo in caso di partecipazione alla gara di "giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a parteciparvi". II calciatore Bellacci, rilevava la Commissione Disciplinare, risultava tesserato "anche per la Polisportiva Ginestra". sia pure come Bellacci Mirco e non come Bellacci Mirko e anche se tale tesseramento è stato successivamente annullato (in data 9.3.1999). Propone appello l'A.C. Montelupo deducendo l'erroneità della decisione. L'appello è fondato. E' evidente dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramento (e come è reso chiaro anche dal successivo annullamento del tesseramento per la Polisportiva Ginestra) il doppio tesseramento del calciatore Bellacci. Questi, nato il 25.2.1980, tesserato per l'A.C. Montelupo (dal 5.11.1996) si è tesserato nuovamente, il 4.10.1997, per la Polisportiva Ginestra sia pure con il diverso prenome di Mirco. E' evidente, quindi, che il calciatore si trovava in posizione irregolare nella gara del 27.2.1999, non potendo ritenersi validamente tesserato per la Polisportiva Ginestra. Ciò comporta che il calciatore in parola non aveva "titolo a prendere parte alla gara" in contestazione e che, di conseguenza, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, deve riformarsi la decisione appellata e irrogarsi alla Polisportiva Ginestra la punizione sportiva di perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi, la C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C. Montelupo 1930 di Montelupo Fiorentino (Firenze), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Ginestra Fiorentina la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina Ia restituzione della tassa versata.
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