F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. BAGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRRENIA/BAGNONE DEL 7.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 39 del 15.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. BAGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRRENIA/BAGNONE DEL 7.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 39 del 15.4.1999) L'A.C. Tirrenia Ronchi presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla partita Tirrenia Ronchi/Bagnone, valida per il Campionato di 2^ Categoria e disputata il 7.3.1999, chiedendo l'irrogazione al C.S. Bagnane della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 7 C.G.S., per violazione della normativa relativa all'obbligo di utilizzo di almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, avendo detta società schierato, fin dall'inizio della gara, un solo calciatore con tale requisito. II Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n 35 del 25 marzo 1999, respingeva il reclamo, ritenendo che la disposizione della Lega Nazionale Dilettanti che prevede l'utilizzazione per tutta la gara di almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, non poteva trovare automatica applicazione e che, nel caso in specie, il C.S. Bagnane, avendo a disposizione un solo calciatore rientrante in tale limite di età aveva schierato in campo soltanto dieci giocatori. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul C.U. n. 39 del 15 gennaio 1999, in accoglimento del reclamo proposto dell'A.C. Tirrenia Ronchi avverso Ia decisione del Giudice Sportivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 5°, C.G.S., infliggeva al C S Bagnone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso quest'ultima decisione interponeva appello la Società Bagnone, deducendo che la disposizione di cui alla delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. di cui al C.U. n. 92 del 7.2.1998, sia "da sola anche giuridicamente inapplicabile quando, come nel caso in esame, non sia possibile schierare in campo due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977 a causa di eventi quali la malattia, l'infortunio o la forza maggiore. L'appello è infondato e va respinto. Nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti relativo alla stagione sportiva 1998/99, si stabilisce che i Comitati Regionali, in relazione alle gare dell'attività ufficiale svolta dalle società partecipanti ai Campionati di 2^ Categoria, possono facoltativamente rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori nati dal 1° gennaio 1980 in poi o più calciatori appartenenti ad altre diverse fasce di età. II Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1998, ha esercitato la facoltà prevista dalla Lega Dilettanti, concernente il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età per il Campionato di 2^ Categoria 1998/99, stabilendo che le società hanno l'obbligo di impiegare, "comunque e per l'intera durata delle stesse, almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1977 in poi. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente pertanto aveva l'obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, a nulla rilevando il fatto che, disponendo di un solo calciatore rientrante in questa fascia di età, abbia disputato tutta la partita in dieci uomini. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dell'art. 7, comma 5°, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questo motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal C.S. Bagnane di Bagnone (Massa) ed ordine l'incameramento della tassa versata.
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