F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. COLLEPIEVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEPIEVE/NUOVA ALBA CALCIO DEL 22.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 14 dell’8.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. COLLEPIEVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEPIEVE/NUOVA ALBA CALCIO DEL 22.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 14 dell'8.10.1998) La Polisportiva Collepieve ha inoltrato reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, pubblicata sul C.U. n. 14 in data 8 ottobre 1998, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della suddetta società, avverso il risultato della gara valevole per la Coppa Primavera, disputata il 22.9.1998, tra la Collepieve e la Nuova Alba Calcio per la partecipazione irregolare del calciatore Piras Gianluca, che risultava squalificato. La reclamante oppone che la suddetta Commissione aveva errato nel ritenere che essa società medesima non aveva inviato alla controparte copia del reclamo, nonostante che agli atti fosse depositata la ricevuta della raccomandata, spedita alla società Nuova Alba Calcio di San Martino in Campo. II reclamo merita accoglimento. Effettivamente risulta depositala agli atti la ricevuta postale della raccomandata spedita il 23.9.1998, alla società Nuova Alba Calcio contestualmente al reclamo proposto alla Commissione Disciplinare. Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Collepieve di Collestrada (Perugia), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Cornitato Regionale Umbria per l'esame di merito del reclamo 23.9.1998 proposto dalla società appellante avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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