F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. TODI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA TODI/NESTOR DEL 5.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 15 del 14.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. TODI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA TODI/NESTOR DEL 5.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 15 del 14.10.1998) All'esito della gara Todi/Nestor, disputata il 5.9.1998 nell'ambito della Coppa Italia Dilettanti, terminata col punteggio di 3 a 1, l'A.S. Nestor Calcio proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, la S.S. Todi aveva schierato il calciatore Mark Shaw, che invece avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica inflittagli in una gara di Coppa Primavera della stagione precedente. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 14 ottobre 1998, accoglieva il reclamo; ed infliggeva alla società Todi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, ai sensi dall'art. 7 comma 7 C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Todi, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L'appello è fondato. Ed invero per le gare di Coppa Italia il Regolamento prevede in tema di esecuzione delle sanzioni, la limitazione della stessa a quella competizione (v. art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S.), di tal che nella specie, non avendo il calciatore Mark Shaw riportato la squalifica residuata in una gara di Coppa Italia, non può individuarsi la partita destinata all'osservanza della sanzione in quella disputata, per la quale, ripetesi, vige la particolare disciplina testé descritta. L'impugnata delibera va quindi annullata, con il conseguente ripristino del risultato conseguito in campo dalle squadre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Todi di Todi (Perugia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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